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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

ACCESSO A UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI CON RISERVA DI DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE

Il Codice della Crisi, ai sensi dell’art. 44 co. 1, consente la presentazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 44 co. 1 lett. a CCII, piano di ristrutturazione di cui all’art. 64 bis CCII) nella forma prenotativa, riservandosi di depositare successivamente la proposta, il piano e gli accordi entro il termine che il Tribunale assegnerà.

In altri termini, con la domanda prenotativa il legislatore consente non solo di maturare una visione programmatica e strategica sul progetto di ristrutturazione ma anche sullo strumento giuridico da scegliere. Alla luce di ciò, è consigliabile adottare una modalità operativa costituita dall’esposizione a grandi linee del percorso che si aspira intraprendere. Nulla esclude che all’emergere di successive nuove esigenze e/o eventi, si possa dar conto di un motivato cambio di strategia, optando per un diverso strumento giuridico.

Congiuntamente alla domanda prenotativa è necessario allegare la documentazione indicata dall’art. 39 co. 3 CCII:

  • I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e Irap dei tre precedenti periodi d’imposta;

  • L’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre all’eventuale domicilio digitale.

Il termine che sarà assegnato dal Tribunale per il deposito della proposta e relativa documentazione è compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Durante il periodo indicato, il Tribunale monitora gli atti compiuti dal debitore tramite due strumenti:

1) Nomina di un commissario giudiziale il cui compito è quello di riferire immediatamente al Tribunale su ogni atto in frode ai creditori non dichiarato nella domanda o su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi (art. 44, co. 1, lett. b CCII). La finalità di tale norma è quella di assicurare un controllo permanente ed effettivo anche nella fase della progettazione della soluzione negoziale, tenendo i creditori costantemente informati sullo stato dei lavori per il raggiungimento della soluzione alla crisi d’impresa e su eventuali abusi del debitore. Per consentire al commissario giudiziale di compiere al meglio il proprio incarico, il legislatore riconosce il potere di esercitare alcuni specifici poteri d’indagine quali:

- Accedere alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

- Accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, ed estrarne copia;

- Acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del DL 78/2010;

- Acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli intermediari finanziari sui rapporti con il debitore, anche se estinti;

- Acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti inerenti i rapporti con il debitore.

2) Dispone obblighi informativi con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. In aggiunta, con la medesima periodicità mensile, il debitore deve depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria affinché tutti i creditori possano conoscere i flussi di cassa, l’andamento reddituale e lo stato di salute aziendale. Quest’ultima relazione è iscritta nel registro delle imprese, su richiesta del cancelliere, entro il giorno successivo.

Con il medesimo decreto, il Tribunale ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine assegnato dal tribunale.

In più occasioni la giurisprudenza ha rimarcato l’esistenza di un obbligo per il Tribunale di pronunciarsi positivamente alla domanda prenotativa, senza fornire alcuna valutazione di merito sui dati forniti. Il Tribunale, a fronte del deposito di una domanda prenotativa, non deve entrare nel merito del contenuto della domanda bensì concentrare la propria attenzione sulla completezza dei documenti previsti dalla normativa e valutando che la condotta del debitore non sia palesemente abusiva. Come specificato nella sentenza n. 17164 della Cassazione in data 26/05/2022, il Tribunale può dichiarare l’inammissibilità del domanda prenotativa qualora dalla documentazione prodotta emerga l’intento dilatorio perseguito dal debitore. Il Tribunale non può consentire al debitore di presentare dei documenti il cui unico fine sia quello di ritardare la definizione del procedimento in pregiudizio degli interessi dei creditori.


Dott. Caglieri Simone



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