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BONUS EDILIZI COMPENSABILI DALL'EREDE

In caso di decesso del fornitore o del cessionario beneficiario di crediti d’imposta derivanti da sconto in fattura o cessione del credito (art. 121 del DL 34/2020), l’erede, operando in nome e per conto del de cuius, può compensare tali crediti d’imposta con eventuali imposte a debito dovute dal soggetto defunto fino a capienza.

I crediti residui, in caso di accettazione della successione a titolo universale, passano dal de cuius all’erede senza che questo costituisca una cessione del credito, subentrando l’erede in tutti i diritti del defunto.


FONTE: EUTEKNE



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