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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETA' DI COMODO

Il legislatore ha previsto una serie di cause di esclusione/disapplicazione della disciplina delle società di comodo non operative.

Nello specifico le cause di esclusione sono le seguenti:

a) Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;

b) Soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta. Si deve fare riferimento al momento di apertura della partita Iva, indipendentemente dall’effettivo inizio attività. Non beneficiano di tale esclusione le imprese neo costituite a seguito di operazione di fusione/scissione o conferimento d’azienda o trasformazione;

c) Società in amministrazione controllata o straordinaria;

d) Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;

e) Società esercenti pubblici servizi di trasporto;

f) Società con un numero di soci non inferiore a 50;

g) Società che nell’esercizio in corso e nei due precedenti hanno un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;

h) Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;

i) Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

j) Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale;

k) Società che applicano gli ISA conseguendo un livello di affidabilità fiscale minimo di 9;

l) Società consortili;

m) La disciplina vigente delle società di comodo non è applicabile per le start-up innovative, in caso di presentazione di istanza di interpello e nel caso di assunzione di impegno allo scioglimento.

Le cause di disapplicazione delle società non operative sono le seguenti:

1) Società sottoposte a procedure concorsuali;

2) Società sottoposte a sequestro penale o a confisca;

3) Società che dispongono di immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato;

4) Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo o società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione;

5) Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta;

6) In caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto;

7) Società che esercitano esclusivamente attività agricola;

8) Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti;

9) Società in stato di liquidazione che, con impegno assunto in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.


Dott. Caglieri Simone



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