Il decreto “Lavoro” ha introdotto una disposizione derogatoria in riferimento alla Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS) a favore delle aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che, per cause a loro non imputabili, nel 2022 non sono riuscite a completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali.
Ciò significa che tali soggetti beneficeranno, in deroga ai limiti di durata ordinariamente previsti (da 24 a 36 mesi, in relazione al settore economico e alla causale invocata), di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31.12.2023, in continuità di tutele già autorizzate.
FONTE: EUTEKNE

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