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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NEL CONCORDATO PREVENTIVO

A partire dal 1° gennaio 2011 il legislatore ha introdotto il divieto di compensazione dei crediti erariali in caso di debiti erariali iscritti a ruolo superiori ad € 1.500 per i quali il termine di pagamento è scaduto: in caso di violazione, la normativa prevede una sanzione del 50% delle predette passività nel limite di quanto indebitamente compensato.

In merito alle procedure concorsuali, il ruolo della suddetta normativa all’interno della liquidazione giudiziale è stato oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 13/E 11/03/2011), la quale ha precisato che la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non costituisce una causa ostativa alla compensazione tra attività e passività erariali formatisi, invece, nel corso della procedura. La Circolare Ministeriale in commento segue l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate – contenuto nella R.M. 279/E del 12/08/2002 – in linea con l’art. 56 L.F. (ex art. 115 co. 1 CCII) per cui le posizione di debito/credito potranno essere compensate solamente qualora entrambi i crediti siano sorti anteriormente al fallimento.

In altri termini, l’Agenzia delle Entrate suddivide le posizioni ante e post fallimento come se fossero relative a soggetti diversi quali il fallito e la massa fallimentare nonostante non vi sia alcuna soggettività autonoma passiva del fallimento distinta da quella del fallito.

Riassumendo, la liquidazione giudiziale può essere caratterizzata da due tipologie di credito erariale:

  • Credito maturato nella frazione di periodo d’imposta antecedente l’apertura della liquidazione giudiziale (ad esempio il credito iva emerso nella dichiarazione iva ex art. 74-bis redatta dal curatore entro 4 mesi dalla sua nomina), il quale può essere utilizzato in compensazione con debiti maturati nel corso del fallimento poiché relativi a “due soggetti differenti” cioè, appunto, il debitore insolvente e la massa concorsuale;

  • Credito maturato successivamente alla sentenza di liquidazione giudiziale - sorto, ad esempio, dalle fatture emesse dal curatore e dai professionisti nominati dalla procedura (legali, periti, consulenti, società di recupero crediti, ecc.), a fronte delle prestazioni di servizi fornite –, e compensabile con le passività endoconcorsuali sia in via verticale (ad esempio l’iva relativa alle fatture di vendita per le cessioni dei beni dell’attivo fallimentare) sia in via orizzontale (ad esempio le ritenute d’acconto di professionisti che hanno partecipato alla procedura fallimentare).

L’unica eccezione si ha quando il credito vantato dalla procedura derivi dal trascinamento dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura concorsuale. L’agenzia delle Entrate non ha chiarito il significato di “trascinamento” anche se, nel silenzio della prassi, si potrebbe ipotizzare il riferimento all’ipotesi “dell’esercizio provvisorio” ai sensi dell’art. 104 L.F..

I medesimi principi appena esaminati in materia fallimentare si applicano anche al concordato preventivo - come sostenuto dalla Circolare IRDCEC n. 23/IR, nota 67, e dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate -, distinguendo la compensazione tra crediti già esistenti al momento del deposito dell’istanza per l’ammissione alla procedura concorsuale e quelli successivi. Analogamente, in virtù del principio di reciprocità, il credito sorto prima del deposito della domanda di concordato preventivo non può essere compensato con un debito maturato nel corso della procedura.


Dott. Caglieri Simone



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