Dott. Caglieri Simone
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
Tra le varie novità, la legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023” ) ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato gli avvisi bonari.
L’agevolazione in commento consente di ridurre la sanzione irrogata per omesso versamento al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) e di estendere le rate trimestrali fino ad un massimo di 20 (nei casi di importo originario non superiore a € 5.000) per i seguenti avvisi bonari:
Avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 già ricevuti purché il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto all’01/01/2023;
Avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 ricevuti successivamente l’01/01/2023;
Avvisi bonari relativi a qualsiasi periodo d’imposta in relazione per i quali sono in corso piani di rateazione.
Per poter beneficiare di tale agevolazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso il contribuente è tenuto a pagare la prima rata (in caso di dilazione) o l’intero importo con le sanzioni in misura ridotta al 3%. Per gli avvisi bonari per i quali è in corso un rateizzo, il contribuente dovrà autonomamente ricalcolare le rate in scadenza apportando la riduzione delle sanzioni. In tal senso l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un file excell per aiutare i contribuenti nel suddetto ricalcolo. Non possono beneficiare della definizione in esame i contribuenti che alla data dell’01/01/2023 siano decaduti da una dilazione, la quale si verifica quando una rata successiva alla prima non è pagata entro il termine per quella ancora successiva.
La definizione agevolata riguarda anche i contributi previdenziali, ancorché la loro riscossione avvenga solo mediante l'avviso di addebito ex art. 30 DL 78/2010. Al contrario sono escluse dall'agevolazione le somme emergenti da controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter DPR 600/73).
Dott. Caglieri Simone
