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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA VERSO I CREDITORI

In premessa si ricorda come la liquidazione controllata dei beni consiste in una procedura finalizzata nel regolare il concorso tra tutti i creditori tramite la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore e la successiva ripartizione tra i creditori, nel rispetto della par condicio creditorium.

Nel presente articolo, invece, esaminiamo gli effetti dell’apertura della procedura di liquidazione controllata verso i creditori:

• Divieto di azioni individuali dei creditori

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti maturati durante la procedura medesima, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione.

La finalità della predetta normativa è quella di evitare che all’interno della procedura si realizzino situazioni di vantaggio per alcuni creditori e di svantaggio per altri, al fine di raggiungere l’obiettivo di una soddisfazione di tutti i creditori in rispetto del principio della par condicio creditorium.

Il legislatore estende il divieto di azioni esecutive anche per i crediti sorti successivamente all’apertura della liquidazione.

• Cristallizzazione del credito

Come appena esaminato, l’apertura della liquidazione controllata comporta per il debitore il divieto del compimento di azioni esecutive e cautelari al fine della cristallizzazione del patrimonio dell’imprenditore.

Tale effetto di cristallizzazione si estende anche ai crediti in riferimento alla scadenza anticipata e alla sospensione del corso degli interessi.

Ai sensi dell’art. 268 c. 5 CCII, << il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione >>. Dal momento dell’apertura della procedura, tutti i crediti si considerano scaduti, indipendentemente se effettivamente lo sono oppure no. La principale motivazione che ha spinto il legislatore a sancire la scadenza anticipata dei crediti è la possibilità, in tal modo, di consentire la determinazione del valore dei medesimi alla data di apertura della procedura, consentendo in tal modo la cristallizzazione della massa passiva. Inoltre, sempre dal momento di apertura della liquidazione controllata, i crediti pecuniari vedono sospendersi il corso degli interessi convenzionali o legali. Anche in questo caso la finalità è la cristallizzazione del patrimonio del debitore, impedendo che il trascorrere del tempo generi automaticamente nuove passività da soddisfare con il ricavato della liquidazione controllata dei beni formanti la massa attiva.

L’unica eccezione è composta dai crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, per i quali la sospensione non opera bensì:

- Per i privilegi speciali, i crediti pignoratizi e quelli ipotecari, gli interessi decorrono fino alla vendita del bene;

- Per i privilegi generali, gli interessi decorrono fino alla data del deposito del piano di riparto, anche parziale, all’interno del quale il credito è soddisfatto.

Dott. Caglieri Simone



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