Nel mese di dicembre i datori di lavoro sono tenuti a riconoscere ai propri dipendenti la tredicesima mensilità la cui disciplina e tempi di erogazione differiscono secondo il CCNL applicato. La tredicesima:
- concorre interamente alla formazione della base imponibile previdenziale ed è soggetta alla normale contribuzione;
- è assoggettata alle ordinarie aliquote IRPEF in vigore, senza applicare tuttavia le detrazioni.
Sulla tredicesima trova applicazione anche l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore (ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021), incrementato al 2%. In particolare, nel mese di competenza di dicembre 2022 l’esonero può operare, distintamente (messaggio INPS 3499/2022):
- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro;
- sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.
FONTE: EUTEKNE

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