L’INPS, con la circ. 26.7.2023 n. 70, ha chiarito che il diritto alla liquidazione del TFR da parte del Fondo di garanzia si prescrive nell’ordinario termine decennale, poiché è distinto dal credito vantato verso il datore di lavoro essendo una prestazione di credito previdenziale.
Tale interpretazione era già stata fornita in precedenza dalla giurisprudenza, come la Cass. n. 10824/2015, il Trib. Velletri 27.12.2022 n. 1371 e il Trib. Cosenza 7.12.2022 n. 2061.
FONTE: EUTKNE
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