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FONDO PATRIMONIALE E DONAZIONE OBNUZIALE: LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO È REVOCABILE

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  • Feb 1
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Con l’ordinanza n. 1950 del 29 gennaio, la Corte di cassazione ha chiarito che la costituzione di un fondo patrimoniale con effetto traslativo non è una donazione obnuziale se manca un esplicito collegamento con un matrimonio futuro. In assenza di tale presupposto, l’atto resta una liberalità ordinaria e, come tale, può essere revocato per sopravvenienza di figli ai sensi dell’art. 809 c.c.

Il caso riguardava un soggetto che aveva destinato propri immobili, tramite fondo patrimoniale, ai bisogni della famiglia degli zii, coniugi da oltre trent’anni. Dopo la nascita di una figlia, il disponente aveva chiesto la revoca dell’atto; i giudici di merito l’avevano negata qualificando l’operazione come donazione obnuziale, quindi irrevocabile.

La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, precisando che la donazione obnuziale richiede un nesso chiaro e dichiarato con nozze future: in mancanza, il fondo patrimoniale resta revocabile. La pronuncia rafforza così una lettura rigorosa dell’istituto e delimita i casi di irrevocabilità, con effetti pratici rilevanti nella pianificazione patrimoniale e familiare.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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