In ciascuna società partecipante alla fusione, un esperto dovrà redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori, all'interno della quale riportare:
a) Il metodo o i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio;
b) Le eventuali difficoltà di valutazione emerse;
c) Un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio.
La relazione dell’esperto non ha come obiettivo quello di rideterminare il rapporto di cambio, bensì l’esperto deve limitarsi a fornire un parere sull’adeguatezza del metodo di valutazione adottato dagli amministratori per il suo calcolo, in considerazione di fattori interni (andamento della gestione, composizione del patrimonio, capacità reddituale, ecc.), esterni alla società (andamento del mercato di riferimento) e altro elemento significativo alla base del processo valutativo.
Ad esempio, parrebbe inadeguato e incongruo l’utilizzo del metodo patrimoniale per la valutazione di società di servizi o di consulenza.
E’ importante sottolineare come il parere degli esperti ha solo funzione informativa. In altre parole, la relazione degli esperti non è vincolante né per gli amministratori né per i soci, cosicché gli amministratori potranno proporre ai soci un rapporto di cambio ritenuto non congruo dagli esperti ed i soci potranno comunque approvarlo. In quest’ultima ipotesi, però, il Comitato Triveneto dei Notai ha osservato come << nel caso in cui la relazione degli esperti redatta ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c. reputi non congruo il rapporto di cambio proposto dagli amministratori la decisione di fusione o scissione potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte >>.
La nomina dell’esperto - tra i revisori legali dei conti o le società di revisione - deve essere effettuata:
1) Se la società incorporante o quella risultante dalla fusione per unione è una S.p.A. o S.a.p.A., la nomina dell’esperto deve essere effettuata dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società;
2) Se la società incorporante o quella risultante dalla fusione per unione è quotata in Borsa, la nomina dell’esperto deve essere effettuata dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società e la designazione può ricadere esclusivamente su una società di revisione.
3) In tutti gli altri casi la nomina dell’esperto deve essere effettuata dalla società medesima.
4) Il legislatore ha stabilito che, in ogni caso, le società partecipanti all’operazione di fusione possono chiedere congiuntamente al tribunale la nomina di uno o più esperti comuni.
Ricordiamo che il legislatore prevede che non vi è obbligo di redazione della relazione di congruità da parte di un esperto, e quindi anche della sua nomina, in cinque casistiche:
a) Nel caso di incorporazione di una società interamente posseduta dall’incorporante. Infatti in tale caso non avremo nessun rapporto di cambio e, quindi, nessun socio da tutelare;
b) Nel caso di incorporazione di una società posseduta per il 90% dall’incorporante, e se è concesso agli altri soci il diritto di vendere le loro azioni o quote alla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
c) Nel caso di fusioni che non determinano una variazione sostanziale del valore delle partecipazioni possedute dai singoli soci. Secondo il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 22 del 18/03/2004, ciò avviene nelle seguenti ipotesi:
- Fusione tra società il cui capitale è interamente posseduto da una terza società o da un terzo soggetto;
- Fusione di due (o più) società, una delle quali posseduta interamente da una terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima;
- Fusione di tre (o più) società interamente possedute a cascata (A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C);
- Fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;
- Fusione per incorporazione inversa della società controllante nella controllata interamente posseduta.
d) Se tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione fanno rinuncia unanime alla relazione di congruità.
e) Fusione tra società cooperative a mutualità prevalente, in considerazione del fatto che il rapporto di concambio deve essere determinato alla pari dove a ciascun socio viene attribuita una partecipazione dal valore nominale uguale a quello precedentemente detenuto.
Indipendentemente dalle casistiche sopra esposte, la relazione di congruità è sempre obbligatoria nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buy-out). In tale ipotesi, l’esperto deve anche pronunciarsi sulla ragionevolezza delle indicazioni riportate dagli amministratori nel progetto di fusione sulle risorse finanziarie disponibili per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
Dott. Caglieri Simone
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