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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

FUSIONI TRA SOCIETA': IL PROGETTO DI FUSIONE

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione devono redigere, lavorando congiuntamente, il progetto di fusione, documento nel quale sono indicati gli elementi fondamentali dell’operazione in commento. La sua finalità è di informare i soci e i terzi sugli accordi presi dagli organi amministrativi coinvolti, ovvero le modalità e i termini della fusione. Una volta redatto il progetto e approvato dagli organi amministrativi delle società partecipanti, questo deve essere alternativamente:

A) O depositato presso il Registro delle Imprese;

B) O pubblicato sul sito internet della società, in luogo dell’adempimento camerale: a tale fine è, tuttavia, necessario provvedere con modalità atte a garantire la sicurezza del sito stesso, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Sul punto, in mancanza di specifiche indicazioni della norma, alcune soluzioni adottabili dalle società per beneficiare della predetta semplificazione sono state individuate da Assonime nel Caso n. 7/2012:

1. indicare nel registro delle imprese il sito Internet istituzionale in cui sarà pubblicato il documento;

2. pubblicare nel sito un documento sottoscritto con una firma digitale, attraverso un certificato riferibile alla società;

3. eseguire una copia autentica della pagina web, che garantisce la data certa della pubblicazione, oppure far attestare dal collegio sindacale la data di pubblicazione.

In considerazione del fatto che questi due alternativi adempimenti pubblicitari hanno la finalità di informare i soci sulle modalità della fusione, ai sensi dell’art. 2501-ter co. 4 c.c. tra l’iscrizione nel Registro delle Imprese (o la pubblicazione sul sito internet della società) e la data di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione della fusione devono intercorrere almeno 30 giorni (15 giorni se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni), salvo che i soci rinuncino a tale termine con consenso unanime. Della rinuncia in commento si potrebbe dare conto, per esempio, nel verbale dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del progetto di fusione. Gli adempimenti pubblicistici appena commentati devono essere adempiuti da parte di tutte le società che partecipano alla fusione.

Il progetto di fusione deve avere il seguente contenuto minimo (art. 2501-ter, co. 1 c.c.):

1) Il tipo, la denominazione, la ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla fusione.

2) L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione per unione o di quella incorporante, o lo statuto (non atto costitutivo perché non si costituisce una nuova società) della società incorporante nel caso di fusione per incorporazione.

3) Il rapporto di cambio delle azioni o quote partecipative – cioè il numero di azioni o l’entità della quota della società risultante o incorporante che deve essere attribuito ai soci delle società fuse o incorporate - e l’eventuale conguaglio in denaro. Infatti, qualora il rapporto di cambio tra vecchie e nuove azioni/quote non sia stato stabilito nella misura di “uno a uno”, si pone il problema dei resti che potrebbe essere risolto, dal punto di vista economico, tramite l’attribuzione di un conguaglio di denaro che non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate a seguito della fusione (10% dell’aumento di capitale sociale), ai sensi dell’art. 2501-ter, co. 2 c.c..

La disposizione in parola non trova applicazione, tuttavia, nel caso di operazione di fusione a cui non partecipino imprese con quote di partecipazione al capitale sociale rappresentate da azioni.

4) Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società risultante o incorporante che devono essere attribuite ai soci delle società fuse o incorporate, conformemente al rapporto di cambio individuato dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione. In assenza di un rapporto di concambio – come nel caso di fusioni per incorporazione di società interamente possedute dall’incorporante - è sufficiente esplicitare tale circostanza nel progetto di fusione.

Le modalità di assegnazione di quote o azioni – con le quali intendiamo tempi, luoghi e procedure – possono essere le seguenti:

> Nel caso di fusione propria, il capitale sociale determinato nel progetto di fusione deve essere ripartito tra i soci delle società partecipanti alla fusione in conformità al rapporto di cambio tramite l’assegnazione del numero di azioni (o dell’entità delle quote) emesse dalla società newco risultante dalla fusione;

> Nel caso di fusione per incorporazione, l’assegnazione delle azioni o quote della società incorporante ai soci della incorporata può avvenire, alternativamente, tramite:

- Aumento di capitale sociale dell’incorporante, permettendo l’emissione di nuove azioni o quote che saranno assegnate ai soci delle società incorporate;

- Assegnazione di azioni proprie disponibili nell’attivo patrimoniale della società incorporante;

- Nel caso di società incorporante di tipo S.p.a., emissione di nuove azioni prive di valore nominale;

- Riduzione delle percentuali di partecipazione dei vecchi soci, quando i soci dell’incorporante cedono parte delle loro azioni (quote) ai soci delle società incorporate, oppure alla società incorporante (acquisto azioni proprie) che provvederà successivamente ad assegnarle ai soci delle società incorporate.

5) La data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili della società risultante o incorporante, in quanto sono azioni/quote di nuova emissione.

La data in questione può coincidere con quella di efficacia della fusione o possono avere godimento retrodatato rispetto alla data di effetto reale dell’operazione straordinaria, potendo quindi partecipare agli utili maturati << dall’inizio dell’esercizio in corso fino alla data di effetto dell’operazione di fusione >>. La retrodatazione è possibile solamente nel caso di fusione per incorporazione, in considerazione del fatto che nella fusione propria la società risultante non è esistente fino al momento di efficacia dell’operazione stessa;

6) Decorrenza degli effetti contabili, cioè l’indicazione della data a partire dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione.

La possibilità di retrodatazione è ammessa solo nelle fusioni per incorporazione e non deve essere anteriore alla data in cui è stato chiuso l’ultimo dei bilanci delle società partecipanti alla fusione.

7) Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni (ad esempio warrants, obbligazioni convertibili, azioni privilegiate ecc.);

8) I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Questi vantaggi di natura economico-patrimoniale:

- Sono riservati soltanto agli amministratori delle società partecipanti alla fusione e che, per effetto della medesima operazione straordinaria, cessano anticipatamente la loro carica. Ciò significa che ne sono esclusi gli amministratori della società risultante o incorporante;

- L’assemblea dei soci di ciascuna società partecipante può rigettare o modificare le proposte inerenti detti vantaggi, senza che ciò comporti una modifica strutturale del progetto di fusione;

- Riguardano solo gli amministratori, non i sindaci e i revisori delle società fuse o incorporate.

In tale ambito si sottolinea la sentenza n. 19847 del 20/09/2010 della Cassazione, dove si specifica come la “possibilità” di prevedere eventuali specifici vantaggi per gli amministratori nel progetto di fusione a seguito della cessazione anticipata della loro carica, non comporta l’insorgenza di veri e propri diritti di natura risarcitoria nei confronti di tali amministratori.


Dott. Caglieri Simone



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