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FUSIONI TRA SOCIETA': TIPOLOGIE, FINALITA' E PROCEDURA

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Oct 30, 2023
  • 3 min read

Il presente articolo sarà il primo di una serie in cui ci occuperemo dei vari aspetti della fusione societaria, partendo dalla distinzione tra due tipologie di operazioni quali:

  • Fusione per unione (o fusione propria), in cui due società si fondono per dare vita a una nuova società. La società che si viene a creare dalla fusione succede nei rapporti giuridici di tutte le società partecipanti alla fusione, le quali si estinguono;

  • Fusione per incorporazione, in cui una società (incorporante) assorbe una o più società (incorporate), succedendo in tutti i rapporti giuridici della società incorporata conservando la propria individualità e, con essa, i propri rapporti giuridici.

La differenza tra queste due diverse tipologie di operazioni straordinarie è dato dal fatto che nella fusione per incorporazione non si ha la costituzione di una società nuova, ma la confluenza, in una società preesistente, dei patrimoni e delle compagini sociali delle altre; viceversa nella fusione per unione il risultato sarà la nascita di una “nuova” impresa, distinta dalle due precedenti.

Le finalità che possono spingere alla realizzazione di una fusione tra società possono essere di diverso tipo quali, ad esempio:

a) Strumento per realizzare operazioni di concentrazione aziendale.

In dettaglio, vi possono essere motivazioni produttive dove, invece di aumentare la dimensione e le capacità di produzione dell’impresa tramite un suo sviluppo interno, si può ricorrere alla fusione con un’altra azienda in modo da unificare le due capacità produttive, sfruttare in modo migliore gli impianti/attrezzature e integrando i processi produttivi. Altre motivazioni possono essere di ordine logistico (trasporti, magazzini e distribuzioni), tecnologico (acquisizione di brevetti, licenze e know-how), e finanziarie (riduzione dei costi, concentrazione di risorse, maggior potere contrattuale sul mercato del credito, ecc.);

b) Strumento per agevolare la liquidazione di un’azienda.

Nel caso di liquidazione dell’impresa con soggetti potenzialmente interessati all’acquisto ma privi dei necessari mezzi finanziari, un valido strumento utile alla cessione d'azienda è dato dalla fusione dell’azienda in vendita con una società quotata, in modo da vendere più facilmente le azioni dell’investimento stesso.

c) Porre in essere operazioni di leveraged buy-out, di cui tratteremo in un successivo articolo;

d) Strumento per realizzare ristrutturazioni di gruppo.

La fusione può essere adottata per riorganizzare un gruppo di imprese eccessivamente ramificato con troppe aziende autonome una dall’altra. Una ramificazione sproporzionata, infatti, determina una serie di conseguenze negative quali eccessivi costi fissi, flusso informativo più lento, maggiore difficoltà nell’utilizzo di fattori produttivi ecc.

e) Strumento per fronteggiare stati di crisi.

Le fusioni possono essere adottate come strumenti per fronteggiare le crisi imprenditoriali, dato che l’operazione in oggetto non comporta alcun esborso monetario.

Tramite la fusione si può rafforzare la posizione di un’impresa in crisi economica (tramite la fusione con una società redditualmente solida) o in crisi finanziaria (tramite la fusione con una società patrimonialmente forte, con maggiori capacità di credito maggiore o maggiormente patrimonializzata).

f) Strumenti per raggiungere obiettivi extra-imprenditoriali come, ad esempio rafforzare la posizione di controllo. Il socio promotore, mediantela fusione con altra società in cui lo stesso possiede una solida maggioranza, rafforza la sua posizione di controllo diluendo le quote di partecipazione degli altri soci.

Passando alla trattazione della procedura civilistica, la fusione è disciplinata dagli articoli 2501 a 2505-quater c.c. e si compone delle seguenti fasi:

1) Fase endo-societaria in cui gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione instaurano rapporti finalizzati alla redazione dei documenti necessari per procedere alla fusione (progetto di fusione, situazioni patrimoniali, relazioni di amministratori ed esperti);

2) Fase pubblicitaria data dalla pubblicazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese oppure sul sito internet di ciascuna società partecipante;

3) Delibera di approvazione della fusione da parte dell’assemblea dei soci di ciascuna società partecipante. Nelle fusioni semplificate, come vedremo, tale deliberazione può essere effettuata dall’organo amministrativo al posto dell’assemblea dei soci;

4) Esecuzione della fusione.

Nei successivi articoli esamineremo ciascuna delle fasi sopra elencate.


Dott. Caglieri Simone



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