Sempre più spesso le imprese fanno ricorso ai buoni pasto (o ticket restaurant) per gestire il servizio mensa del proprio personale. Il datore di lavoro acquista presso una società specializzata i buoni pasto per distribuirli ai propri dipendenti affinché li utilizzino per i pasti.
Civilisticamente, ai sensi dell’art. 2002 c.c., i buoni pasto attribuiscono al titolare il diritto a ottenere la somministrazione di pasti e bevande presso gli esercizi convenzionati per un importo pari a quello presente al valore facciale degli stessi buoni. In ultima battuta, gli esercizi convenzionati ottengono il rimborso dei ticket restaurant dalle società emittenti.
Ai fini iva, il servizio dei buoni pasto prevede al suo interno due tipologie di rapporti contrattuali:
1) Tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro.
La prestazione resa dalla società emittente è soggetta all’aliquota iva del 4% poiché assimilata alle somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali, intendendosi come tali le mense la cui gestione è stata appaltata ad imprese specializzate (C.M. n. 30 del 16/04/1992). Tale aliquota iva deve essere applicata sulla base imponibile data dal prezzo convenuto tra le parti, indipendentemente se tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono pasto (R.M. n. 49 del 03/04/1996). L’imposta assolta dalla datore di lavoro per l’acquisto dei buoni pasto è detraibile poiché inerente all’attività di impresa.
2) Tra la società emittente e gli esercizi convenzionati che accettano i buoni pasto.
In tal caso l’aliquota iva sarà del 10% in quanto somministrazione di alimenti e bevande non riconducibile tra quelle effettuate presso mense aziendali (C.M. n. 30 del 16/04/1992).
Una casistica particolare si può presentare qualora il dipendente paghi il pasto, alternativamente, mediante i buoni, contanti/moneta elettronica o entrambi. La questione è stata risolta dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 28/04/2022 secondo cui si applica l’aliquota del 4% all’interno delle mense aziendali e del 10% qualora il servizio sia reso tramite i buoni pasto. Riassumendo:
a) Se il mezzo di pagamento sono i contanti/moneta elettronica, l’aliquota iva è del 4%;
b) Se il mezzo di pagamento sono i buoni pasto, l’aliquota iva è del 10%;
c) Se il mezzo di pagamento è misto (buoni pasto e contanti/moneta elettronica), l’aliquota iva è del 4% per la parte pagata in contanti/moneta elettronica e del 10% per la parte pagata con buoni pasto.
Dott. Caglieri Simone
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