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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

I POTERI DEL GIUDICE DELEGATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il giudice delegato è l'organo centrale della procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento), nominato dal tribunale e facente parte dello stesso tribunale. I poteri attribuiti a tale organo possono essere suddivisi in due grandi categorie: potere di vigilanza e di controllo sulla regolarità della proceduta, poteri specifici. In merito a quest'ultimi abbiamo:

  • Atti e le attività processuali vere e proprie.

Rientrano all’interno della categoria in esame i seguenti poteri del giudice delegato:

  1. Riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio (art. 123, comma 1 CCII);

  2. Nomina il comitato dei creditori, nonché si occupa della sostituzione dei suoi componenti;

  3. Potere di convocare il curatore ed il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo stesso giudice delegato lo ritenga opportuno (art. 123 comma 1 lett. c CCII);

  4. Procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, formando lo stato passivo fallimentare.

  • Poteri di controllo sull’amministrazione tenuta dal curatore.

Il giudice delegato svolge il compito di controllare l’operato del curatore mediante il riconoscimento di tre tipologie di poteri:

1.Potere autorizzativo.

Vi sono tutta una serie di ipotesi in cui il curatore deve obbligatoriamente richiedere l’autorizzazione del giudice delegato.

Ne sono esempi: il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto (art. 123, comma 1 lett. f CCII), il potere di autorizzare il curatore a depositare il denaro, le cambiali, ecc. in luogo idoneo, anche presso terzi, il potere di autorizzare il curatore ad affidare ad altri professionisti alcune incombenza della procedura di liquidazione dell’attivo, ecc.

Tutti gli atti compiuti dal curatore e non autorizzati dal giudice delegato non sono nulli o annullabili, bensì inefficaci.

2. Potere di approvazione.

Spetta al giudice delegato l’approvazione del rendiconto redatto dal curatore.

3. Potere di provvedere sui reclami contro gli atti del curatore.

Spetta al giudice delegato il potere di decidere sui reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori, entro 15 giorni dalla loro preposizione (art. 123, comma 1 lett. e CCII). L’art. 113 CCII precisa che tale reclamo può essere proposto dal debitore, dal comitato dei creditori o da qualsiasi altro soggetto interessato che vanti un legittimo interesse, per violazione di legge. Coordinando tali disposizioni con quelle presenti nell’art. 141 CCII, le tempistiche per la presentazione di un reclamo sono le seguenti:

a) Contro gli atti di amministrazione del curatore, entro 8 giorni dalla conoscenza del fatto;

b) Contro le autorizzazioni o i dinieghi espressi dal comitato dei creditori, entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto;

c) Contro l’omissione del curatore, entro 8 giorni dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.

  • Poteri amministrativi diretti.

Sono di competenza del giudice delegato le decisioni sulla liquidazione dei compensi agli incaricati della procedura (curatore, coadiutori e delegati del curatore) e la loro eventuale revoca, la liquidazione dei compensi ai difensori della procedura e la loro eventuale revoca, la nomina degli arbitri, l’emissione dei mandati di pagamento.

  • Potere di emettere e provocare provvedimenti urgenti conservativi.

Il giudice delegato ha il potere di emettere o provocare dalle autorità competenti i provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione del patrimonio del fallito (art. 123, comma 1 lett. b CCII).


Dott. Caglieri Simone



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