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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL CALCOLO DELL'ACCONTO IVA

Il 27 Dicembre di ogni anno è una data cruciale per tutti i contribuenti in quanto scade il termine per versare l’acconto Iva riferito all’esercizio in corso, cioè l'anticipo del pagamento d'imposta in relazione al mese di dicembre (per i soggetti passivi mensili) o al quarto trimestre (per i soggetti passivi trimestrali).

Per la determinazione dell’acconto esistono tre metodi:

  • Metodo storico, dove l'acconto iva è pari all’88% dell’iva (Iva a debito – Iva a credito) relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente al lordo dell’acconto Iva e dell'interesse dell'1% (nel caso di liquidazione trimestrale) dell'anno precedente. Se la periodicità con cui il contribuente effettua le liquidazioni è variata rispetto all’anno precedente, si distinguono le seguenti ipotesi:

- Passaggio da trimestrale a mensile: l’acconto deve essere versato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre;

- Passaggio da mensile a trimestrale: è necessario calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni dei degli ultimi tre mesi dell’anno precedente.

  • Metodo previsionale, con l'acconto pari al88% dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso. Nel caso in cui l’Iva che si era previsto di versare nel mese di dicembre o nell’ultimo trimestre risulti inferiore rispetto a quella effettiva, scattano le sanzioni (salvo ravvedimento).

  • Metodo operazioni effettuate, in cui l’acconto corrisponde al 100% dell’Iva che si dovrebbe versare tenendo conto delle operazioni attive e passive eseguite dal 1 dicembre (o dal 1 ottobre, nel caso di liquidazione trimestrale) fino al 20 dicembre.

In via generale sono esentati dal pagamento dell’acconto Iva i seguenti soggetti:

• I contribuenti che devono versare un acconto inferiore ad € 103,19;

• I soggetti passivi che hanno cessato l'attività nel 2022 e che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione periodica di dicembre 2022 (se contribuenti mensili) o del quarto trimestre 2022 (se contribuenti trimestrali);

• I produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'art. 34 co. 6 DPR 633/72;

• Soggetti passivi che esercitano attività d'intrattenimento di cui all'art. 74 co. 6 DPR 633/72;

• I soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui alla L. 16/12/1991 n. 398 (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche);

• Contribuenti minimi;

• Contribuenti forfettari;

• I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2022;

• I soggetti passivi mensili che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2021 (o nel 4° trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali);

• I contribuenti che applicano solo operazioni non imponibili o esenti Iva;

• I contribuenti che applicano solo operazioni con applicazione del meccanismo "split payment";

• I soggetti passivi che prevedono di evidenziare un credito IVA nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 oppure nella dichiarazione IVA relativa a tale annualità.


Dott. Caglieri Simone



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