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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL COMITATO DEI CREDITORI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Tra gli organi della liquidazione giudiziale, il comitato dei creditori ricopre un ruolo di rappresentanza di tutti i creditori ammessi al passivo fallimentare.

Ai sensi dell’art. 138 co. 1 CCII, entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento deve essere costituito il comitato dei creditori.

La nomina compete al giudice delegato il quale provvede sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che hanno dato la loro disponibilità ad assumere l’incarico o segnalato altri soggetti aventi i requisiti previsti.

Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri scelti fra i creditori in modo, dice la norma, da rappresentare in misura equilibrata quantità (misura del credito), qualità (natura chirografaria o prelatizia) dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

La variazione dei componenti del comitato può essere effettuata dal giudice delegato, in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo, oppure su richiesta da tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi.

Il comitato, entro 10 giorni dalla nomina, provvede su convocazione del curatore a eleggere a maggioranza il proprio presidente. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni a un dottore commercialista o a un avvocato, dandone comunicazione al giudice delegato.

Ai sensi dell’art. 140 CCII, il comitato è convocato dal presidente quando sia necessario deliberare o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei componenti. Le deliberazioni, che devono essere succintamente motivate, sono prese a maggioranza dei votanti. Il comitato si autodisciplina in merito alle modalità di voto – comunque è consigliabile stilare un verbale delle riunioni ed esprimere il voto per mezzo di strumenti (anche telematici) che consentano la prova della manifestazione di voto – ma non è configurabile l’ipotesi del silenzio-assenso in considerazione della richiesta della “manifestazione di volontà” da parte della normativa.

Secondo l’art. 138 co. 6 CCII, il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.


Dott. Caglieri Simone



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