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IL PRIVATO CHE ACQUISTA, RISTRUTTURA E VENDE GLI IMMOBILI SVOLGE ATTIVITA' D'IMPRESA

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • May 29, 2023
  • 1 min read

Con la sentenza n. 36992 del 16/12/2022 la Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato secondo il quale la nozione civilistica di “imprenditore commerciale” è diversa rispetto a quella tributarista, nella quale viene posta maggiore rilevanza al concetto di “professionalità abituale”, anche se non esclusiva, dell’attività economica cioè il suo svolgimento con carattere di stabilità e regolarità per un apprezzabile periodo di tempo. Ciò significa che si ha attività imprenditoriale qualora questa sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, anche se non necessariamente con rigorosa continuità (Cass. 6853/2016). Tale orientamento segue quello dell’Agenzia delle Entrate (interpelli 426/2019 e 152/2020), secondo il quale << l’esercizio dell’impresa può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta >>.

Chiarita la nozione di imprenditore commerciale ai fini tributaristici, ritorniamo all’esame sulla sentenza della Cassazione n. 36992 del 16/12/2022, nella quale è stato dichiarato legittimo l’accertamento per Irpef e Iva a carico di un contribuente che acquista un edificio, lo ristruttura (ottenendo un numero maggiore di unità immobiliare rispetto a quello iniziale) per poi rivenderle a soggetti estranei all’ambito familiare. Poiché tale attività è stata protratta nel tempo, i giudici hanno inteso di qualificarla come attività d’impresa esercitata in maniera abituale.


Dott. Caglieri Simone



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