In caso di interruzione del contratto con l’intermediario, la normativa civilistica prevede l’obbligo per il preponente di riconoscere all’agente un indennizzo forfettario per le provvigioni che lo stesso cesserà di percepire.
Civilisticamente l’indennità spettante agli agenti all’atto della risoluzione del rapporto è suddivisibile in tre componenti:
1) Indennità per la risoluzione del rapporto, dovuta in ogni caso indipendentemente se vi sia stato o meno un incremento della clientela e/o del fatturato. Questa è versata annualmente presso l’Enasarco nel fondo denominato Firr;
2) Indennità suppletiva di clientela, prevista nel caso in cui il vincolo contrattuale si sciolga per iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente;
3) Indennità meritocratica, riconosciuta solo se all’atto della cessazione del rapporto risulti un incremento del fatturato.
L’indennità non è dovuta qualora si verifichino una delle seguenti fattispecie estintive:
Risoluzione del contratto a seguito dell’inadempimento dell’agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione del rapporto;
Recesso volontario dell’agente, a eccezione del caso in cui tale recesso non derivi per cause o circostanze attribuibili al preponente o, comunque, non attribuibili all’agente (ad esempio età, malattia, ecc.);
Previo accordo col preponente, cessione del contratto di agenzia a un terzo da parte dell’agente.
Sul quantum, l’indennizzo forfettario non può superare una cifra pari all’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni (art. 1751 co. 3 c.c.) o, in caso di durata inferiore del contratto, del periodo in questione.
Fiscalmente le somme accantonate al FIRR sono deducibili. Si ricorda che il Firr è il Fondo indennità di risoluzione del rapporto, costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione Enasarco liquida all’agente le somme accantonate.
In egual misura sono deducibili per competenza nell’esercizio di imputazione a conto economico gli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia, compresi quelli stanziati a copertura dell’indennità suppletiva di clientela (Cass. 25556 del 31/08/2022, Cass. 18360 del 28/06/2021, Cass. 20946 del 06/08/2019).
Se da una parte gli accantonamenti sopra citati sono deducibili per competenza, dall’altro l’erogazione del fondo all’agente al momento dell’interruzione del rapporto di agenzia può determinare o meno componenti di reddito fiscale. Di seguito le varie casistiche:
1) L’azienda preponente ha erogato all’agente una somma pari a quanto accantonato (e dedotto) nel corso dei vari anni dalla data di inizio del rapporto contrattuale. In tal caso, alla data di erogazione non si produrranno componenti reddituali.

2) L’azienda preponente ha erogato all’agente una somma inferiore a quanto accantonato (e dedotto) nel corso dei vari anni dalla data di inizio del rapporto contrattuale. In tal caso, alla data di erogazione dovrà essere registrata una sopravvenienza attiva tassabile per la differenza.

3) L’azienda preponente ha erogato all’agente una somma superiore a quanto accantonato (e dedotto) nel corso dei vari anni dalla data di inizio del rapporto contrattuale. In tal caso, alla data di erogazione dovrà essere registrata una sopravvenienza passiva deducibile per la differenza.

Contabilmente l’OIC 31 prevede espressamente la necessità di iscrivere nella voce B)1) dello stato patrimoniale passivo qualsiasi indennità per la cessazione del rapporto d’agenzia, rilevando dall’altro lato un accantonamento da classificare nel conto economico nella voce B)7.
Diversa, invece, deve essere la registrazione contabile del Firr in quanto questa indennità per la cessazione del rapporto non viene corrisposta dall’impresa preponente ma direttamente dall’Enasarco, pertanto la soluzione corretta è quella di iscriverlo tra i debiti.
Passando dal lato dell’agente, il trattamento fiscale delle indennità percepite varia in base alla diversa tipologia di soggetto:
Persone fisiche.
Le indennità percepite da agenti in qualità di imprenditori individuali sono classificati come “altri redditi di lavoro autonomo” (art. 53, co. 2 lett. E) TUIR) e sono tassati “per cassa” tramite la tassazione separata, anche se è prevista la possibilità di optare per la tassazione ordinaria qualora il contribuente lo ritenga opportuno. In quest’ultimo caso, il reddito sarà qualificato come “reddito di lavoro autonomo”. Indipendentemente dalla scelta fatta tra la tassazione ordinaria e quella separata, l’agente dovrà applicare una ritenuta alla fonte a titolo acconto nella misura del 20%, da versare con codice tributo 1040;
Società di persone.
Le indennità percepite da agenti in qualità di società di persone sono classificati come “redditi di lavoro autonomo non professionale” (art. 53, co. 2 lett. E) TUIR) e sono tassati, come nel caso delle persone fisiche, “per cassa” tramite la tassazione separata con possibilità di opzione per quella ordinaria. Ugualmente a quanto visto precedentemente, l’agente dovrà applicare una ritenuta alla fonte a titolo acconto nella misura del 20%, da versare con codice tributo 1040;
Società di capitali.
Le indennità percepite da agenti in qualità di società di capitali sono classificati come “redditi d’impresa” e, pertanto, assoggettati a Ires per competenza. Non è ammessa la tassazione separata e non è richiesta l’applicazione di alcuna ritenuta alla fonte. Le quote di indennità accantonate per competenza in bilancio dall’agente devono essere neutralizzate con un’apposita variazione in diminuzione alla luce del fatto che la loro tassazione avverrà solo al momento della materiale corresponsione all’agente cessato.
In ambito Irap, nonostante gli accantonamenti per rischi e oneri (voci B)12) e B)13) del conto economico) siano indeducibili per competenza, secondo l’orientamento della Cassazione gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili dal reddito fiscale. Infatti, secondo l’art. 105 del TUIR << gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi >>. Poiché l’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti è compresa tra le ”indennità di cessazione di agenzia”, l’art. 105 del TUIR trova applicazione anche in questo caso.
Per l’agente, invece, l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia concorre alla formazione della base imponibile sia nel caso di società di capitali sia di persone. In quest’ultima ipotesi, pare fondato ritenere che tali indennità non siano imponibili Irap nelle società di persone solo qualora queste non abbiano optato per la determinazione della base imponibile derivante dal bilancio.
Concludendo la disamina con la normativa iva, l’indennità suppletiva di clientela e il Firr sono escluse ex art. 2, co. 3 lett. A) DPR 633/72, considerando che ha natura risarcitoria e, pertanto, non possono essere assimilate a una prestazione di servizio. Essendo operazioni fuori campo iva, non sono soggette all’obbligo di fatturazione. Per l’attestazione del ricevimento di tali somme è sufficiente l’emissione di una semplice ricevuta.
Dott. Caglieri Simone

Comments