Con la risposta a interpello 31.10.2022 n. 532, relativa alla possibilità di continuare a fruire dell’iper-ammortamento in caso di investimenti sostitutivi (art. 1 co. 35 della L. 205/2017), l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sospensione del suddetto iper-ammortamento nel periodo di tempo intercorrente tra l’interruzione dell’interconnessione dei beni sostituiti e l’avvenuta interconnessione dei beni sostitutivi.
Nel periodo di mancata interconnessione la quota annua di iper-ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta. Al contrario la fruizione dell’iper ammortamento potrà riprendere solo nel momento in cui verrà effettuata la “nuova” interconnessione dei beni sostitutivi.
FONTE: EUTEKNE
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