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LAVORO OCCASIONALE PER FIERE, CONGRESSI E STABILIMENTI BALNEARI

L’art. 37 del DL 48/2023, in materia di lavoro occasionale per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, prevede quanto segue:

- aumento, da 10.000,00 a 15.000,00 euro, del limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori;

- una deroga alla soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale che vieta il ricorso a tale istituto per gli utilizzatori con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, stabilendo che possono ricorrervi gli utilizzatori operanti nei predetti settori che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinato a tempo indeterminato.

Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, devono rientrare i lavoratori:

- con qualunque qualifica;

- part-time, in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno;

- intermittenti, conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.

Sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (circ. INPS 107/2017 e messaggio INPS 2887/2017).


FONTE: EUTEKNE



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