La finalità del Codice della Crisi è quello di normare e riorganizzare le varie procedure per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, contemplando un modello processuale unitario per l’accesso a tali strumenti. In tal senso, il Capo II norma le disposizioni comuni alle varie procedure, stabilendo all’art. 7 co. 1 CCII che le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate nell’ambito di un unico procedimento, il cui principio cardine regolatore è quello della “priorità della trattazione”, come da art. 7 co. 2 CCII. Quest’ultimo articolo introduce il concetto di prevalenza della continuità cioè, in caso di proposizione di più domande, il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata. In sostanza, viene data priorità all’esigenza di tutelare la continuità d’impresa rispetto all’alternativa liquidatoria. La soddisfazione di questa esigenza, però, non deve portare a un uso dilatorio e/o pregiudizievole delle procedure negoziali pertanto, sempre ai sensi dell’art. 7 comma 2 CCII, la domanda per accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza sarà respinta in caso di:
a) Domanda manifestamente inammissibile;
b) Piano manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) Nella proposta non siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori;
d) Qualora sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
La verifica della ricorrenza di tali condizioni è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla convenienza (o assenza di pregiudizio) per i creditori.
Per la presentazione della domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore deve depositare in Tribunale la documentazione indicata nell’art. 39 co. 1 CCII:
Le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
Le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale se questa ha avuto una minore durata;
I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
Un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa;
Uno stato analitico ed estimativo delle attività;
Un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
Elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
L’elenco dei titolari di diritti reali o personale su beni di proprietà o in possesso del debitore. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
Solamente nel caso di domanda con riserva, la documentazione da produrre è inizialmente ridotta ai bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai tre esercizi precedenti), all’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. La restante documentazione dovrà essere depositata nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. a) CCII.
Una volta depositata in Tribunale la domanda di accesso a uno degli strumenti di soluzione della crisi, questa deve essere comunicata dal cancelliere al registro delle imprese entro il giorno successivo. L’iscrizione in CCIAA è eseguita entro il giorno seguente (art. 40 co. 3 CCII). Le domande presentate da soggetti diversi dal debitore, invece, devono essere notificate a quest’ultimo a mezzo Pec.
Qualora la domanda di accesso a uno strumento di soluzione della crisi non abbia avuto successo, potrebbe aprirsi la liquidazione giudiziale. In dettaglio, il Codice della crisi prevede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale quando:
1) La domanda di accesso a uno strumento per la ristrutturazione non sia accolta;
2) La domanda di accesso sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
3) In caso di “domanda con riserva”, quando sia decorso inutilmente o sia stato revocato il termine per il deposito della documentazione;
4) Il debitore non abbia depositato le spese di procedura;
5) Nei casi di mancata approvazione o omologazione dello strumento.
In queste ipotesi il Tribunale può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, su istanza dei soggetti legittimati, una volta che sia stato accertato lo stato di insolvenza.
Dott. Caglieri Simone

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