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RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPORTATORE CON LE SDOGANAMENTO DI SOSTANZE VIETATE

La Corte di Cassazione, nella sentenza 16.3.2022 n. 25618, ha stabilito che la responsabilità penale dell’importatore sorge all’atto di sdoganamento di un prodotto che non sia in linea con le restrizioni all’importazione di sostanze chimiche di cui al Reg. Ue 1907/2006.

L’operatore economico dovrebbe:

- astenersi dall’acquisto se non in grado di conoscere in anticipo la composizione del prodotto in un quadro, quale quello dettato dalla comunità Europea, che mette in primo piano l’importanza di questa conoscenza, o,

- agendo in buona fede, imporre al venditore di inviargli preventivamente un prodotto modello da fare analizzare o,

- rivolgersi alle dogane per individuare, con i funzionari, il protocollo migliore per garantire un commercio corretto.


FONTE: EUTEKNE



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