RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE NELLA MEDESIMA POSIZIONE LAVORATIVA
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- Jun 21, 2023
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Qualora il giudice del lavoro emette sentenza per la riammissione in servizio di un dipendente licenziato ingiustamente, il lavoratore va reintegrato nella medesima posizione lavorativa precedentemente ricoperta poiché il rapporto di lavoro non si è mai interrotto.
L’art. 2103 c.c. prevede la facoltà del datore di lavoro di trasferire il lavoratore ad altra unità produttiva per giustificate ragioni tecniche, organizzative e produttive aziendali, ove comprovate. Su tali giustificate motivazioni, secondo la giurisprudenza più recente è necessario vi sia un’esigenza oggettiva di organizzazione aziendale, dovendosi accertare la situazione esistente sia nella sede di provenienza che in quella di destinazione. Nonostante ciò, si sottolinea la sentenza 11564 del 03/05/2023 della Cassazione, secondo cui la riammissione in servizio del dipendente deve avvenire nel posto in precedenza occupato e nelle mansioni originarie come prevalente rispetto a successive assegnazioni (da considerarsi provvisorie).
FONTE: EUTEKNE

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