Novità in materia di predisposizione dei modelli REDDITI 2023 rispetto a quanto avveniva nei periodi d'imposta precedenti. In caso di sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2022, ove la società propenda per la deduzione extra-contabile, nel modello REDDITI 2023 occorre operare una variazione in diminuzione (rigo RF55, codice 81), pari alla quota di ammortamento non stanziata a Conto economico.
In caso di sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020 e/o 2021, nel modello REDDITI 2023 occorre operare una variazione in aumento (rigo RF31, codice 67), laddove, negli esercizi in cui gli ammortamenti sono stati sospesi, la società abbia optato per la deduzione extra-contabile e la quota di ammortamento rilevata a Conto economico nell’esercizio 2022 non sia deducibile in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato.
Il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene che si determina in caso di deduzione extra-contabile della quota di ammortamento sospesa deve, poi, essere indicato nel quadro RV del modello REDDITI.
FONTE: EUTEKNE
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