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SPECIALE SUL REGIME FORFETTARIO: I REQUISITI DI ACCESSO (PARTE 1 DI 2)

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime forfettario tramite il quale i contribuenti possono determinare il reddito fiscale tramite specifiche percentuali di redditività da applicarsi al fatturato. L’agevolazione in commento costituisce un regime naturale nel senso che, in presenza dei requisiti legali, i contribuenti non devono esercitare alcuna opzione per accedervi. In ogni caso, come ricordato dalla C.M. 6/2015, i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti per applicare il regime forfettario devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9).

A seguito delle modifiche apportate al regime con la Legge di Stabilità 2019 e con la Legge di Bilancio 2023, per poter accedervi è necessario rispettare i seguenti requisiti:

1) Il regime agevolativo è riservato alle ditte individuali (comprese imprese familiari), alle arti e professioni – con conseguente esclusione di tutte le società, sia di persone che di capitali, e degli studi associati;

2) I ricavi (calcolati secondo il principio di cassa) dell’esercizio precedente non devono essere superiori ad € 85.000, indipendentemente dalla diversa tipologia di attività svolta. Nel caso di esercizio inferiore all’anno, detto limite deve essere ragguagliato all’anno. Il limite di € 85.000 è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2023 mentre, in precedenza, l'importo massimo era pari ad € 65.000.

Il superamento della soglia di € 85.000 determinerà la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, ai sensi dell’art. 1 co. 71 della L. 190/2014. Inoltre è prevista l’esclusione automatica e immediata dal regime forfettario qualora, in corso d’anno, i ricavi ed i compensi percepiti superino la soglia di € 100.000. In tal caso, ai fini delle imposte dirette l’esclusione rileva per il periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini Iva è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite;

3) Esclusione dal regime forfettario per coloro che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e collaboratori maggiori ad € 20.000 (fra queste vi rientrano anche le spese per il prestito del personale, le collaborazioni anche a progetto, il lavoro accessorio, gli utili da partecipazione agli associati di solo lavoro, i compensi dell’imprenditore o dei suoi familiari);

4) Esclusione dal regime forfettario per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche pensioni) maggiori ad € 30.000 (a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato). Nel computo del limite di € 30.000 sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (AE 14 aprile 2020 n. 102);

5) Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente (fatturato maggiore del 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro).

Ad esempio se un soggetto entra nel regime forfettario nel 2019 ed esercita prevalentemente o esclusivamente la sua attività nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale il rapporto di lavoro è cessato anteriormente all’1.1.2017, tale circostanza non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime forfetario.

La suddetta causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Tale verifica deve essere effettuata solo al termine del periodo d’imposta in cui si applica il regime.

Ad esempio, un contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020;

6) Non rientrano nel regime forfettario:

- I contribuenti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;

- I contribuenti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’UE o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia. Al contrario sono inclusi nel regime forfettario i soggetti che risiedono in Paesi Extra-UE, ma risultano iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);

- I contribuenti che effettuano, prevalentemente o esclusivamente, cessioni di immobili/terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

- I contribuenti soggetti a regimi IVA speciali (Es. agricoltori, editori, beni usati ecc.)

Di seguito riportiamo l’elenco dei regimi Iva speciali per i quali è fatto divieto di accesso al regime forfettario:

REGIMI SPECIALI IVA RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Agricoltura e attività connesse e pesca Artt. 34 e 34-bis DPR 633/72

  • Vendita Sali e tabacchi Art. 74 co. 1 DPR 633/72

  • Commercio dei fiammiferi Art. 74 co. 1 DPR 633/72

  • Editoria Art. 74 co. 1 DPR 633/72

  • Gestione di servizi di telefonia pubblica Art. 74 co. 1 DPR 633/72

  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta Art. 74 co. 1 DPR 633/72

  • Intrattenimenti, giorni e altre attività alla Tariffa allegata al DPR 640/72 Art. 74 co. 6 DPR 633/72

  • Agenzie di viaggi e turismo Art. 74-ter del DPR 633/72

  • Agriturismo

  • Art. 5 co. 2 L413/91

  • Vendite a domicilio Art. 25-bis co. 6 DPR 600/73

  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione Art. 36 DL 41/95

  • Agenzia di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione Art. 40-bis DL 41/95

Dott. Caglieri Simone



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