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VIETATO IL LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA' DEL LAVORATORE
Secondo la Cass. 27.4.2023 n. 11174 le troppe assenze per malattia del lavoratore non costituiscono un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, di natura disciplinare, mentre il licenziamento connesso all’elevata morbilità del lavoratore è qualificabile come un particolare tipo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si collega da un lato all’esistenza di una o più malattie e dall’altro al fatto oggettivo del tempo complessivamente trascorso in malattia. Tale licenziamento è vietato prima del superamento del periodo di comporto (art. 2110 co. 2 c.c.).
FONTE: EUTEKNE
