Affinché sia sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019), non è sufficiente la mera circostanza che l’amministratore della società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate, quindi dovute a comportamenti incolpevoli o anche solo colposi.
Diversa, invece è la casistica dell’ aggravamento del dissesto conseguente ad operazioni dolose. La precisazione arriva dalla sentenza 06/06/2024 n. 22978 della Corte di Cassazione.
FONTE: EUTEKNE
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