

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DELLA SEDE SOCIALE SENZA ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 novembre 2025 n. 29575, ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese di una società che trasferisce la propria sede all’estero non comporta l’estinzione dell’ente. Di conseguenza, non si applica la responsabilità dei soci e degli amministratori prevista dall’art. 2495 c.c. o dall’art. 36 del DPR 602/73. Tale responsabilità può insorgere solo qualora si tratti di un trasferimento fittizio, cioè volto a eludere obblighi
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Dec 1, 20251 min read


