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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

CLAUSOLA DI PRELAZIONE NELLA CESSIONE DI QUOTE DI SRL

Le clausole di prelazione attribuiscono il diritto agli altri soci di acquistare le quote del socio alienante alle stesse condizioni pattuite da quest’ultimo con il terzo. Nonostante il codice civile non riporta alcun riferimento a tali clausole, è comunque possibile apporle all’interno dello statuto sociale dove, per evitare contestazioni tra i soci, è consigliabile regolarne tutti i vari aspetti quali, ad esempio, l’oggetto, le modalità d’esercizio del diritto e la determinazione del prezzo.

In merito all’oggetto, come segnalato dal comitato Triveneto dei Notai, tale diritto:

  • Può essere applicato anche al trasferimento a titolo gratuito purché sia previsto l’intervento di un terzo arbitratore, che consenta al socio che intendeva trasferire la partecipazione di ottenere il valore economico della stessa (Massima I.I.20);

  • Può essere applicato ai negozi traslativi a titolo oneroso come compravendita e permuta. La Massima notarile I.I.23 indica come sia legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche nella cessione dell’usufrutto delle partecipazioni. In quest’ultimo caso, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo mentre, in presenza di usufrutto vitalizio ai soci, dovrà essere offerto un usufrutto commisurato alla vita di detto terzo (Massima settembre 2015 n. I.I.23).

In riferimento alle modalità di esercizio della prelazione, cioè con quali forme il socio deve comunicare la sua intenzione di esercitare il suo diritto di prelazione, sembra necessario indicare:

- Il nominativo del potenziale acquirente;

- Le condizioni pattuite;

- Il prezzo;

- Le modalità di pagamento;

- Eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

Qualora nello statuto sociale non sia indicato un termine, si ritiene deve essere il socio stesso ad inserire nella comunicazione il termine entro il quale gli altri soci devono esercitare il diritto di prelazione. Una volta trascorso tale tempo, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, il socio alienante sarà libero di trasferire la partecipazione al terzo.

Sulla determinazione del prezzo di cessione, possono essere distinte due diverse tipologie di prelazione:

a) Clausole di prelazione proprie, quando il prezzo di cessione è liberamente determinabile dall’alienante;

b) Clausole di prelazione improprie, dove la determinazione del prezzo è rinviata ad un terzo arbitratore. Infatti, per evitare l’eventualità che l’alienante effettui degli artificiosi gonfiamenti di prezzo al solo fine di scongiurare l’esercizio della prelazione da parte dei soci, è possibile (e consigliabile) inserire la possibilità che i soci possano far richiesta dell’intervento di un “perito estimatore”. In tal modo la valutazione eseguita dal perito costituirà il prezzo vincolante per l’esercizio della prelazione.

Si ricorda come le clausole di prelazione operino anche nei trasferimenti mortis causa. Pertanto, in tali ipotesi, potranno verificarsi due diversi scenari:

1) Il diritto di prelazione viene esercitato, per cui l’erede acquisisce il diritto di essere liquidato dagli altri soci;

2) Il diritto di prelazione non viene esercitato, per cui l’erede acquisisce la titolarità della partecipazione sociale senza possibilità di optare per il recesso.

Qualora il trasferimento della partecipazione avvenga in violazione del diritto di prelazione, questo deve comunque ritenersi valido ed efficace ma non sarà opponibile alla società - poiché, per avere l’iscrizione nel libro soci, è necessario dimostrare che sono stati rispettati i vincoli relativi alla trasferibilità della partecipazione – e, conseguentemente, il socio acquirente non è legittimato all’esercizio dei diritti sociali. Inoltre la violazione del diritto di prelazione determina l’obbligo di risarcire l’eventuale danno cagionato ma non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente (Cass. 3.6.14 n. 12370).


Dott. Caglieri Simone




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