A partire dalle richieste di dilazione presentate dal 1° gennaio 2025 si applicheranno le novità del D.Lgs. 29/07/2024 n. 110, le quali prevedono delle diverse disposizioni in funzione del valore di ciascuna domanda, del momento in cui si presenta la richiesta e da quanto si dichiara.
In dettaglio, dal 1° gennaio 2025:
se il contribuente dichiara, "su semplice richiesta", di essere in una situazione di temporanea difficoltà e le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, sono di importo inferiore o pari a 120mila euro, è possibile una rateazione del debito fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
se il contribuente dichiara e "documenta" la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superino o meno i 120mila euro:
- per le somme di importo fino a 120mila euro la ripartizione va: a) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- se il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria del debitore (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).
Dott. Caglieri Simone
Comments