FRINGE BENEFIT DEDUCIBILI E IVA DETRAIBILE: OK ANCHE AGLI SCONTI IN BOLLETTA PER I DIPENDENTI
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- Feb 11
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I benefici concessi ai lavoratori sotto forma di fringe benefit rappresentano un costo inerente per l’impresa e, come tali, sono deducibili ai fini Ires e consentono la detraibilità dell’Iva. Il principio vale anche per gli sconti sul costo dell’energia elettrica riconosciuti a dipendenti ed ex dipendenti in base al contratto collettivo.
A chiarirlo è stata la Corte di giustizia tributaria di Trento, con la sentenza n. 354/11 di fine 2025, intervenendo su una controversia nata dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria aveva messo in discussione la deducibilità dei costi sostenuti da un’impresa che, tramite una propria società operativa, aveva applicato sconti sulle forniture di energia elettrica a favore sia dei dipendenti in servizio sia di ex dipendenti pensionati.
I giudici hanno riconosciuto che tali benefici rientrano nell’ambito dei costi inerenti all’attività d’impresa, in quanto collegati al rapporto di lavoro e disciplinati dalla contrattazione collettiva. Ne consegue la piena deducibilità ai fini Ires e la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti correlati.
La pronuncia si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i fringe benefit: Governo e Parlamento hanno infatti prorogato fino al 2027 la soglia di esenzione fiscale pari a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2.000 euro per quelli con figli a carico. Un quadro che rende sempre più centrale la corretta qualificazione fiscale dei benefit aziendali.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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