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ISTRUZIONI E SCADENZIARIO 2025 IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE

Writer's picture: Dott. Caglieri SimoneDott. Caglieri Simone

In base a quanto previsto dall’art. 6 del DPR 633/72, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta di bollo sono dei tributi alternativi, pertanto le fatture, le ricevute, le quietanze ecc. riguardanti operazioni soggette ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo.

Nel dettaglio sono esenti dall’imposta di bollo: 

  1. Quando la somma dei beni o servizi non supera (complessivamente) la soglia di € 77,47;

  2. Quando l’iva è esposta nel documento;

  3. Per le fatture  relative a esportazioni di merci (sia dirette sia triangolari);

  4. Fatture relative a operazioni intracomunitarie;

  5. Operazioni dove l’iva è assolta all’origine (es: prodotti dell’editoria, vendita di tabacchi, valori bollati, ecc.);

  6. Operazioni in reverse charge.

Viceversa sono soggetti all’imposta di bollo di 2,00 € le fatture per importo complessivo superiore ad € 77,47 e relative alle seguenti operazioni:

  • Fuori campo per mancanza dei requisiti iva (oggettivo, soggettivo, territoriale);

  • Le fatture fuori campo iva ex artt. da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72;

  • Fatture emesse da contribuenti minimi e forfettari;

  • Operazioni esenti Iva ex art. 10 DPR 633/72;

  • Operazioni non imponibili e relative alle seguenti prestazioni:

  • Operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis DPR 633/72) quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;

  • Servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72);

  • Servizi connessi agli scambi internazionali;

  • Cessioni ad esportatori abituali con lettera di intento (art. 8, comma 1, lettera c DPR 633/72).

Dal 2019, con l’avvento della fatturazione elettronica, sono state definite nuove modalità e termini di liquidazione dell’imposta di bollo su fatture. 

Con riferimento alle modalità di pagamento il contribuente può scegliere di utilizzare uno specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile alternativamente:

1) O richiedere l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale;

2) O pagare tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Affinché il servizio dell’Agenzia delle Entrate possa fornire un importo corretto dell’imposta di bollo a debito, è necessario selezionare l’opzione “marca di bollo” all’interno delle fatture elettroniche di vendita.

Con riferimento ai termini di versamento, di seguito riportiamo il calendario delle scadenze di pagamento dell’imposta di bollo, con l’avvertenza che le scadenze variano in base all’importo da pagare (vedasi gli asterischi).


TRIMESTRE

SCADENZA PAGAMENTO BOLLO

I trimestre anno n

31 maggio anno n (*) (**)

II trimestre anno n

30 settembre anno n (**)

III trimestre anno n

30 novembre anno n

IV trimestre anno n

28 febbraio anno n+1


(*) Se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera € 5.000, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera € 5.000, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.


Dott. Caglieri Simone



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