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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

PILLOLE DI DIRITTO: IL CONTRATTO DI AGENZIA

Ai sensi dell’art. 1742 comma 1 c.c. << col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata >>.

Con il contratto di agenzia, un soggetto (agente) è incaricato stabilmente da una o più imprese (preponenti) di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona al fine di ampliare la propria rete di vendita. Nonostante il legislatore non ha tipizzato i comportamenti che deve tenere l’agente per promuovere la conclusione dei contratti (ad esempio tali comportamenti possono comprendere l’attività pubblicitaria, la presentazione dei prodotti, la negoziazione delle condizioni contrattuali ecc.), l’agente non è né dotato di poteri di rappresentanza né può stipulare direttamente i contratti con i clienti. In sintesi, l’attività dell’agente è quella di ottenere dal cliente una proposta contrattuale da girare al preponente.

I caratteri del contratto di agenzia sono i seguenti:

• Bilaterale essendo stipulato dall’agente e il preponente;

• A titolo oneroso in quanto è dovuta all’agente una provvigione ai sensi dell’art. 1748 c.c.;

• Di durata, ovvero il contratto si può configurare a tempo indeterminato, con conseguente libertà di entrambe le parti di recedere previo preavviso entro un termine stabilito, o a tempo determinato.

Il rapporto di agenzia, viceversa, si caratterizza per i seguenti elementi tipici:

- L’autonomia dell’agente, che svolge la sua attività con organizzazione propria;

- Esercizio dell’attività in una determinata zona;

- Rapporto contrattuale stabile (non occasionale).

Ai sensi dell’art. 1742 comma 2 c.c., la forma scritta del contratto di agenzia è richiesto a fini della prova (ad probationem). Detto ciò, è comunque consigliabile concludere per iscritto sia i contratti di agenzia sia eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 1746 c.c., gli obblighi dell’agente sono

> Agire con lealtà e buona fede;

> Seguire le istruzioni del preponente per svolgere il suo incarico d’agenzia;

> Informare il preponente delle condizioni di mercato della zona e sulla convenienza dei singoli affari.

L’art. 1746 c.c. vieta gli accordi finalizzati nel porre a carico dell’agente una responsabilità (totale o parziale) per l’inadempimento del terzo contraente.

Viceversa, gli obblighi del preponente sono:

- Agire con lealtà e buona fede;

- Pagare le provvigioni all’agente;

- Fornire all’agente la documentazione relativa ai beni e servizi trattati, oltre a fornirgli le informazioni necessarie per l’espletamento del suo incarico;

- Informare il cliente, entro un termine ragionevole, di eventuali ridimensionamenti del volume delle operazioni commerciali rispetto alle attese di quest’ultimo;

- Fornire, mediante estratto dei libri contabili, le informazioni necessarie per verificare l’esatta corrispondenza tra l’importo delle provvigioni e il volume di affari conclusi.

La provvigione si intende dovuta nel momento in cui ricorre una delle seguenti casistiche:

a) Quando, durante il contratto di agenzia, l’operazione è stata conclusa per effetto dell’intervento dell’agente;

b) Dopo la data dello scioglimento del contratto di agenzia, per gli affari che si sono conclusi per effetto dell’intervento dell’agente qualora la proposta è pervenuta all’agente o al preponente in data antecedente o se gli affari si sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta;

c) Salvo patto contrario, anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti appartenenti alla zona o alla categoria riservata dal contratto di agenzia o appartenenti alla zona o alla categoria riservata all’agente stesso o per affari dello stesso tipo (Cassazione n. 11197 del 22/08/2001).

In ogni caso l’agente è obbligato a restituire la provvigione qualora sia certo che l’affare non avrà conclusione per cause non imputabili al preponente.

Il legislatore ha introdotto il diritto di esclusiva con l’art. 1743 c.c., secondo il quale:

- Il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella medesima zona e per lo stesso ramo commerciale;

- L’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Come da sentenza 16432 della Cassazione in data 27/09/2012, il diritto di esclusiva può essere derogato mediante pattuizione espressa o a mezzo comportamento concludente.

L’art. 1751 c.c., invece, norma il diritto in capo all’agente di ricevere un’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia. In dettaglio, tale diritto è riconosciuto al ricorrere di due condizioni:

1) Se l’agente ha procurato nuovi clienti e quindi nuovi vantaggi al preponente o ha incrementato gli affari con clienti già esistenti, dai quali il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi;

2) Se il pagamento dell’indennità è equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Al contrario l'indennità non è dovuta:

a) Quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

b) Quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

c) Quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

Infine il legislatore ha normato il patto di non concorrenza in modo diverso sulla base della situazione:

• Durante la vigenza del contratto, l’art. 1743 prevede l’esclusiva in capo sia al preponente sia all’agente;

• Una volta cessato il contratto, le parti non sono soggetti a vincoli a meno di patto diverso. Infatti i contraenti possono decidere di pattuire un divieto di concorrenza (art. 1751-bis c.c.) che:

- Deve riguardare la medesima zona, clientela e generi di beni o servizi per i quali il contratto di agenzia era stato concluso;

- Deve essere stipulato per iscritto;

- Non può eccedere i 2 anni successivi all’estinzione del contratto;

- Dà diritto, al momento della cessazione del rapporto, ad un’indennità di tipo non provvigionale. La sua quantificazione dipende dall’accordo raggiunto o, in mancanza, dal giudice.

Concludiamo con le differenze che il contratto di agenzia presenta rispetto ad altre tipologie di negozi giuridici similari.

L’agenzia si distingue dalla mediazione per il fatto che quest’ultima è rivolto verso un singolo affare, mentre l’agenzia ha a oggetto la conclusione di una serie indefinita di affari; altra differenza si sostanzia nel numero dei soggetti obbligati al pagamento della provvigione, dove il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (sempre se l’affare è concluso per effetto del suo intervento), mentre l’agente vanta tale diritto esclusivamente verso il preponente.

L’agenzia si differenzia anche dalla commissione a vendere poiché l’agente non stipula un contratto con il cliente, limitandosi alla sola promozione della sua conclusione.

Infine, il contratto di agenzia si differenzia da quello procacciamento d’affari per la sua stabilità. Il procacciatore d’affari, in altre parole, non ha l’obbligo di promuovere la conclusione dei contratti e non gode di alcuna stabilità, svolgendo un’attività occasionale (Cassazione 1974 del 2 febbraio 2016).


Dott. Caglieri Simone



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