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REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERA DISTRIBUZIONE UTILI NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Jun 19, 2023
  • 2 min read

Una volta chiuso il bilancio d’esercizio e ottemperati i vincoli di destinazione previsti dalla legge (riserva legale) o dallo statuto (riserva statutaria) o predeterminati dall’assemblea dei soci, l’utile disponibile che eventualmente residua può essere:

a) Distribuito ai soci;

b) Utilizzato per la costituzione o l’incremento di voci del patrimonio netto liberamente scelte dall’assemblea (Es: riserva straordinaria);

c) Portato a nuovo.

Qualora l’assemblea soci opti per la distribuzione dei dividendi, si renderà necessaria la registrazione del relativo verbale assembleare, recandosi all’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti:

1) Due copie del verbale assemblea soci di distribuzione utile, firmate in originale, e con apposto, su ciascuna copia, una marca da bollo da € 16 ogni quattro facciate o 100 righi;

2) Entro 30 giorni dalla data dell’assemblea deliberante la distribuzione dei dividendi, eseguire il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di € 200, utilizzando il modello F24 con codice tributo “1550”. In sede di registrazione del verbale, presentare all’Agenzia delle Entrate la ricevuta di pagamento;

3) Registrare la delibera assembleare presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data del verbale di distribuzione utili presentando, oltre a documenti dei due punti precedenti, il modello 69.

In caso di tardiva registrazione del verbale presso l’Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione del 120% fino ad un massimo del 240% dell’imposta di registro dovuta (200,00 euro): se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Comunque è ammessa la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento.

Infine si ricorda che sulla base della Risoluzione n. 533/E/2007, non vi è obbligo di registrazione in termine fisso in caso di bilanci finali di liquidazione che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi è presente un credito Iva. La ratio della risoluzione in commento è data dal fatto che il credito Iva è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.


Dott. Caglieri Simone


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