

RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE: NON È UN DIRITTO ASSOLUTO DEL LAVORATORE
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21965/2025, ha chiarito che il lavoratore non può rifiutare automaticamente la prestazione in presenza di un inadempimento del datore di lavoro. L’articolo 1460 del Codice civile — che consente la sospensione della prestazione per inadempimento della controparte — si applica solo quando il rifiuto del dipendente sia proporzionato, causale e coerente con i principi di buona fede. Il caso riguardava una dipendente licenziata per assenz
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