

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI: OPZIONE DEFINITIVA E NIENTE RIMBORSI
Per usufruire della rivalutazione di partecipazioni e terreni prevista dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, è necessario possedere il bene al 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’opzione si perfeziona con due adempimenti da effettuare entro il 30 novembre dello stesso anno: il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% (anche solo la prima rata); il giuramento della perizia di stima, richiesto per partecipazioni non quotate e terreni. Per i beni posseduti al 1° genna
.
Nov 161 min read


