RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI: OPZIONE DEFINITIVA E NIENTE RIMBORSI
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- Nov 16
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Per usufruire della rivalutazione di partecipazioni e terreni prevista dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, è necessario possedere il bene al 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’opzione si perfeziona con due adempimenti da effettuare entro il 30 novembre dello stesso anno:
il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% (anche solo la prima rata);
il giuramento della perizia di stima, richiesto per partecipazioni non quotate e terreni.
Per i beni posseduti al 1° gennaio 2025, dunque, il pagamento deve avvenire entro il 30 novembre 2025.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolari 47/2011 e 35/2004), la rideterminazione del valore è un’opzione definitiva: una volta esercitata, non può essere revocata.Di conseguenza:
non è ammesso il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata;
il contribuente è comunque tenuto a concludere il piano rateale, anche se, al momento della vendita del bene, non utilizza il valore rivalutato per calcolare la plusvalenza.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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