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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E SOLIDARIETA' TRA COMPROPRIETARI

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2505 del 3 febbraio 2025, ha chiarito che, in caso di acquisto di un'abitazione in comunione pro indiviso tra più soggetti, la decadenza dall’agevolazione "prima casa" per la vendita dell’immobile prima dei cinque anni comporta la responsabilità solidale di tutti gli acquirenti per il pagamento dell’imposta dovuta.

Nel caso esaminato, l’abitazione era stata acquistata con quote 1% dalla madre e 99% dal figlio beneficiando delle agevolazioni prima casa previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, del DPR 131/86. La Corte ha precisato che la responsabilità tributaria, ai sensi dell’art. 57 co. 1 del DPR 131/86, non è suddivisa in base alle quote di proprietà, che rilevano solo nei rapporti interni tra i comproprietari.


FONTE: EUTEKNE - IL SOLE 24 ORE



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