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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

AL VIA LE ISTANZE PER IL RIMBORSO DEL BUONO FIERE INTERNAZIONALI

Il decreto MISE 18.10.2022 ha stabilito che, a decorrere dalle ore 12:00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17:00 del 30.11.2022, i soggetti assegnatari del buono fiere - ovvero il contributo del valore massimo di 10.000,00 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia - potranno presentare le relative istanze di rimborso esclusivamente in forma telematica tramite il sito internet www.mise.gov.it. Si ricorda che è indispensabile il possesso di una Pec attiva.

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 25-bis co. 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara:

  • l'elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l'autorizzazione a partecipare;

  • i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, tenuto conto che sono ammissibili le spese sostenute prima del 16.7.2022 (se si riferiscono a fiere che si tengono dal 16.7.2022 e fino al 31.12.2022) e che la data di emissione dell'ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di rimborso;

  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica";

  • i termini, iniziale e finale, dell'esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;

  • l'importo del buono fiere richiesto a rimborso;

  • l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

In aggiunta si dovrà allegare:

  1. la copia del buono fiere rilasciato dal Ministero e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;

  2. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture;

  3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l'effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (in tal caso, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro il 31.1.2023), nonché, ove previsto;

  4. la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell'istanza.

L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento "de minimis".


Dott. Caglieri Simone



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