A norma dell’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 (c.d. DL “Trasparenza” il valore dei buoni benzina per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 27/2022 in relazione alla precedente versione dell’agevolazione, in occasione del quale era stato specificato che il bonus carburante è un’agevolazione ulteriore rispetto all’ordinaria soglia dei fringe benefit.
Al riguardo, si segnala che nessuna modifica è stata apportata alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR, che per il 2023 è quindi pari a 258,23 euro.
FONTE: EUTEKNE

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