PRINCIPALI NOVITA' SULLA LEGGE ANNUALE SULLE PMI - PARTE 2 DI 2
- Dott. Caglieri Simone

- Apr 21
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Proseguiamo esponendo le altre principali novità della L. 11.3.2026 n. 34, pubblicata sulla G.U. 23.3.2026 n. 68, è stata emanata la “legge annuale sulle piccole e medie imprese”:
Salute e sicurezza per le prestazioni in smart working.
L’art. 11 della L. 34/2026 interviene sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in capo al datore di lavoro, per le prestazioni svolte in modalità agile (c.d. “smart working”).
Introducendo il co. 7-bis all’art. 3 del DLgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), viene previsto che per l’attività lavorativa svolta in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, con la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta, il cui obbligo di consegna era comunque già vigente (art. 22 della L. 81/2017).
La consegna di tale informativa deve avvenire con cadenza almeno annuale; in essa sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Rimane fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
La violazione di tale obbligo informativo è punibile ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. c) del DLgs. 81/2008, quindi con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 euro.
Attività formativa in occasione dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni.
L’art. 10 co. 1 lett. b) della L. 34/2026 interviene con riferimento all’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, modificando l’art. 37 co. 4 del DLgs. 81/2008 e prevedendo l’applicazione di tale obbligo anche per i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG).
L’art. 37 co. 4 del DLgs. 81/2008, nella formulazione previgente, stabiliva che la formazione e l’addestramento specifico fossero obbligatori in occasione:
· della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
· del trasferimento o cambiamento di mansioni;
· dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Con la L. 34/2026 viene aggiunta una nuova fattispecie in presenza della quale scatta l’obbligo formativo, rappresentata dai periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro.
Iscrizione all'Inps dei datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli.
L’art. 10 co. 3 della L. 34/2026 introduce alcune semplificazioni amministrative per le imprese agricole che riguardano, in particolare, la presentazione della domanda di iscrizione all’INPS dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro.
Nel dettaglio, l’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all’INPS, anziché attraverso la comunicazione unica (ComUnica) di cui all’art. 9 del DL 7/2007 (conv. L. 40/2007).
La novità procedurale non sarà limitata alla sola procedura di iscrizione, ma si applicherà anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.
L’INPS dovrà predisporre le modifiche necessarie per dare attuazione a tale facoltà.
Di conseguenza, la facoltà di presentare direttamente all’INPS la domanda di iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli non è immediatamente operativa, ma sarà necessario attendere le disposizioni attuative dell’INPS.
Esonero dall'obbligo assicurativo per i carrelli elevatori e le macchine agricole.
Con l’art. 9 della L. 34/2026 sono state estese le deroghe relative all’obbligo assicurativo previste dall’art. 122-bis co. 1 del DLgs. 209/2005, in riferimento ad alcuni macchinari, anche ai settori ferroviario, portuale, aeroportuale e agricolo.
L’art. 122 del DLgs. 209/2005 prevede un obbligo generalizzato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all’art. 2054 c.c., dei veicoli che circolano sul suolo se utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.
In deroga a tale obbligo, il successivo art. 122-bis co. 1 esclude dall’obbligo assicurativo i veicoli che risultano formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso, in ragione di una misura adottata dall’Autorità competente conformemente alla normativa vigente, è inibito, temporaneamente o definitivamente.
La deroga all’obbligo assicurativo viene estesa anche:
· ai carrelli, intesi, ai sensi dell’art. 58 co. 2 lett. c) del DLgs. 285/92, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose, che:
– non risultano immatricolati;
– operino all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
· ai veicoli utilizzati solamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
Viene, inoltre, previsto che in ragione della deroga non sorge l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’art. 283 del DLgs. 209/2005 quando la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
La deroga viene estesa altresì alle macchine agricole a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività agricole e forestali:
· che non sono immatricolate o sono prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione;
· che operano solamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico;
· a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
Anche in questo caso, non sorge l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’art. 283 del DLgs. 209/2005 quando la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
Lotta alle false recensioni online.
Gli artt. 18-22 della L. 34/2026 contengono una serie di disposizioni che si prefiggono l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle false recensioni on line, garantendo recensioni “attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio”.
L’ambito di applicazione delle prescrizioni in tema di lotta alle false recensioni on line concerne le recensioni:
· inerenti a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale;
· nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano.
Una recensione on line si considera lecita a condizione che:
· sia rilasciata entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio cui si riferisce;
· provenga dalla persona fisica che ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, con la precisazione che si presume autentica la recensione on line corredata da documentazione fiscale;
· sia rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre;
· non rappresenti il frutto di sconti o promesse degli stessi, né di benefici e altri vantaggi da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
La recensione on line è, invece, illecita:
· in mancanza dei requisiti sopra elencati;
· nonché, in ogni caso, quando sono decorsi 2 anni dalla sua pubblicazione, in ragione della sua mancanza di attualità.
Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato possono segnalare le recensioni che non rispettano i suddetti requisiti di liceità:
· nei modi prescritti dall’art. 16 § 2 del regolamento europeo 19.10.2022 n. 2065 sui servizi digitali;
· al fine di ottenere la loro rimozione.
Viene sancito il divieto di acquisto e cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni on line, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
L’osservanza del suddetto divieto di acquisto e cessione delle recensioni on line è presidiata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale sono attribuiti i poteri investigativi e sanzionatori di cui all’art. 27 del DLgs. 206/2005 (Codice del consumo), fermi restando i profili di responsabilità penale.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il compito di:
· elaborare, con proprio provvedimento, apposite Linee Guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni, previa audizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nonché del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero del Turismo;
· svolgere un monitoraggio annuale sull’applicazione delle nuove disposizioni e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
Inoltre, ai fini del rafforzamento dell’attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del citato regolamento europeo 19.10.2022 n. 2065.
Le nuove disposizioni si applicano alle recensioni pubblicate a partire dal 7.4.2026 (data di entrata in vigore della L. 34/2026), mentre non hanno effetto rispetto alle recensioni già pubblicate in precedenza.
Riferimento all'artigianato nello pubblicità.
L’art. 16 della L. 34/2026 ha modificato l’art. 5 della L. 443/85 (legge quadro per l’artigianato), stabilendo che nessuna impresa può adottare, quale ditta, insegna o marchio, oppure nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti o servizi, qualora non sia iscritta all’albo delle imprese artigiane e non produca o realizzi direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o messi in vendita qualificandoli come artigianali.
Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane.
In caso di violazione delle suddette disposizioni, ai trasgressori è irrogata dall’autorità regionale competente una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all’1% del fatturato dell’impresa. Tale sanzione:
- non può comunque essere inferiore a 25.000,00 euro per ogni violazione;
- è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla L. 689/81.
Dott. Caglieri Simone






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