PRINCIPALI NOVITA' SULLA LEGGE ANNUALE SULLE PMI - PARTE 1 DI 2
- Dott. Caglieri Simone

- Apr 20
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Con la L. 11.3.2026 n. 34, pubblicata sulla G.U. 23.3.2026 n. 68, è stata emanata la “legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
Le disposizioni della L. 11.3.2026 n. 34 sono entrate in vigore il 7.4.2026, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nella L. 11.3.2026 n. 34.
Sospensione della tassazione degli utili investiti in contratti di rete.
Con l’art. 1 della L. 34/2026 viene riproposta la sospensione da imposizione, al ricorrere di determinati requisiti, per gli utili che vengono investiti nelle reti di imprese.
La norma ricalca l’art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010 con cui era stata introdotta, fino al periodo d’imposta 2012, la sospensione da imposizione per gli utili d’esercizio destinati al fondo comune o al patrimonio destinato al fine di realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e fino a quello in corso al 31.12.2028 (periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, per i soggetti “solari”).
Per l’agevolazione sono stati stanziati 15 milioni di euro annui.
Possono fruire della sospensione dell’imposizione degli utili le sole imprese che aderiscono a un contratto di rete che non preveda il riconoscimento della soggettività giuridica (c.d. “rete contratto”).
A fini della sospensione da imposizione, gli utili devono essere conferiti, alternativamente, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, con lo scopo di consentire, entro l’esercizio successivo, la realizzazione degli investimenti previsti nel programma comune di rete.
Il programma comune di rete deve essere stato, anteriormente al conferimento degli utili, asseverato da organismi che siano espressione dell’associazionismo imprenditoriale, i cui requisiti saranno individuati con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con il quale saranno individuati anche gli organismi pubblici che possono anch’essi asseverare i programmi.
Gli utili agevolati, che non possono superare il limite di un milione di euro annui, devono essere accantonati in un’apposita riserva, di cui dovrà essere data notizia in Nota integrativa, la quale non può essere utilizzata, pena la decadenza dell’agevolazione, negli esercizi successivi per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o nel caso in cui venga meno l’adesione al contratto di rete.
L’agevolazione si applica esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati.
Per il periodo d’imposta successivo l’acconto delle imposte dirette deve essere calcolato prendendo a riferimento le imposte del periodo precedente che si sarebbero originate senza la sospensione della tassazione degli utili.
Con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione in esame, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera.
L’art. 26 co. 1 della L. 34/2026 ha modificato l’art. 24-ter del TUIR, il quale disciplina il regime di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera dei titolari di pensione estera che si trasferiscono nelle Regioni del Centro-Sud Italia.
La modifica ha quale obiettivo quello di estendere la platea dei Comuni nei quali i potenziali interessati possono trasferirsi per beneficiare delle agevolazioni.
Il beneficio compete a fronte del trasferimento della residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oppure in uno dei Comuni rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici e indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016, o in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6.4.2009, avente comunque una popolazione non superiore a una determinata soglia.
Per effetto delle modifiche in esame, questa soglia viene elevata da 20.000 a 30.000 abitanti.
Rimangono immutate le altre caratteristiche del regime agevolativo.
Non è prevista un’apposita norma di decorrenza per le modifiche apportate.
Potrebbe ipotizzarsi un’adozione delle nuove disposizioni per i trasferimenti di residenza fiscale operati, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, dal 2026 (periodo d’imposta in corso al 7.4.2026, data di entrata in vigore della L. 34/2026): così ragionando, potrebbero essere agevolate anche le persone trasferitesi nei primi 3 mesi dell’anno 2026, le quali, al pari di quelle che si trasferiscono prima dell’inizio di luglio, acquisiscono la residenza fiscale italiana dal 2026 ai sensi del predetto art. 2.
Ove invece si prenda come spartiacque la data di trasferimento della residenza ai sensi dell’art. 43 c.c., i trasferimenti nei primi 3 mesi rimarrebbero vincolati al rispetto della vecchia soglia di 20.000 abitanti del Comune di destinazione.
Incentivi per favorire il ricambio generazionale dei lavoratori dipendenti.
L’art. 6 della L. 34/2026 introduce, per il biennio 2026-2027 e per un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori prossimi alla pensione, una misura che attribuisce al lavoratore subordinato a tempo indeterminato, assunto presso aziende private che occupano fino a 50 dipendenti, la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.
L’esercizio di tale facoltà, possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, si accompagna alla concessione, fino al 31.12.2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore ed entro i previsti limiti di spesa, di determinati benefici di natura contributiva.
I lavoratori destinatari della misura in questione devono essere in possesso:
- di un’anzianità contributiva precedente al 1996;
- dei requisiti idonei a conseguire, entro l’1.1.2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
La facoltà in questione è esercitabile fino al 31.12.2027, o alla data di effettivo pensionamento se anteriore, e si accompagna alla concessione di determinati benefici, quali:
· l’integrazione dei versamenti contributivi, sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro;
· la copertura pensionistica figurativa per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa;
· un esonero contributivo del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, nel limite massimo di 3.000,00 euro.
Il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a 34 anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
I lavoratori in possesso dei suddetti requisiti possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto in regime di part time, con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%.
Tali lavoratori dovranno concordare con il datore di lavoro, tramite un atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
Successivamente, al lavoratore in regime di part time verrà riconosciuto il citato esonero contributivo del 100%, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31.12.2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento se anteriore.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Dott. Caglieri Simone






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