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CASSAZIONE: LA PERDITA DA TRANSAZIONE CON IL DEBITORE È DEDUCIBILE SENZA LIMITI SE GIUSTIFICATA DA FATTI OGGETTIVI

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  • Oct 30
  • 1 min read

Con l’ordinanza n. 27096 del 9 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la transazione stipulata con il debitore legittima il creditore a dedurre integralmente la perdita che ne deriva, senza limiti né distinzioni legati alle cause che l’hanno determinata.

Secondo la Corte, la valutazione positiva sulla deducibilità deve basarsi su fatti oggettivi che rendano ragionevole e giustificata la decisione del contribuente di accettare un importo inferiore rispetto al credito originario. In tale contesto, non è necessario che il creditore dimostri di aver intrapreso azioni giudiziali per ottenere una dichiarazione di insolvenza del debitore: è sufficiente che la perdita sia certa e precisa, come previsto dall’art. 101, comma 5, del TUIR.

La pronuncia si allinea all’orientamento consolidato della giurisprudenza e della prassi amministrativa, che includono la transazione, la rinuncia e la prescrizione tra gli eventi che estinguono definitivamente i flussi finanziari relativi al credito, giustificando così la cancellazione contabile e la deducibilità della perdita ai sensi della normativa fiscale.


FONTE: EUTEKNE


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