Le royalties sono i canoni percepiti dal titolare di un’opera dell’ingegno registrata (marchio, brevetto, ecc.) a fronte della concessione in licenza del suo sfruttamento a terzi.
Fiscalmente, qualora le royalties siano percepite dall’autore o inventore non nell’esercizio di imprese commerciali:
1) Sono classificate come redditi di lavoro autonomo. Infatti l’art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR classifica come redditi di lavoro autonomo quelli << derivanti dalla utilizzazione economica dall’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non soo conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali >>.
2) Ai sensi dell’art. 54 co. 8 del TUIR, il reddito fiscale delle royalties è pari all’ammontare dei canoni percepiti ridotti del 25%, per soggetti di età pari almeno a 35 anni, o del 40% per soggetti di età inferiore a 35 anni, a titolo di deduzione forfettaria delle spese.
Il percettore può rilasciare una ricevuta non fiscale per la documentazione del provento ricevuto. Qualora egli svolga anche altra attività di lavoro professionale, il provento dovrà essere documentato da fattura (ma sempre assoggettato alla riduzione della base imponibile ai fini Irpef) qualora sia il reddito professionale sia quello da royalties siano percepiti nel medesimo ambito dell’attività professionale; in caso contrario, il percettore emetterà fattura per i compensi legati all’attività di lavoro autonomo e ricevute non fiscali per le royalties.
Se il committente possiede i requisiti del sostituto d’imposta, è tenuto a trattenere una ritenuta d’acconto del 20% della royalty, ai sensi dell’art. 25 comma 1 DPR 600/73.
3) In materia di iva, le royalties sono operazioni fuori campo ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. a) DPR 633/72 poiché << non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori >>. La dicitura in commento dovrà essere riportata nella ricevuta non fiscale;
4) Quando le royalties sono percepite da una persona fisica, non esercente attività di impresa o professionale, non comportano alcuna soggettività ai fini Inps e Inail. Come chiarito dallo stesso ente con il messaggio n. 19435 del 28/11/2013, nel caso in esame non è dovuta la contribuzione da gestione separata.
Nel caso in cui le opere dell’ingegno siano utilizzate da soggetti diversi dall’autore o inventore non nell’esercizio d’impresa (ad esempio aventi causa a titolo gratuito come gli eredi, o dall’acquirente del diritto di utilizzazione):
1) Sono classificate come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. g) del TUIR, secondo cui si classificano come tali quelli << derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico >>.
2) Il reddito fiscale delle royalties è pari all’ammontare dei canoni percepiti ridotti del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Tale disposizione si applica solamente nel caso di diritti acquistati a titolo oneroso (art. 71 co. 1 TUIR).
Qualora il committente rivesta i requisiti del sostituto d’imposta, egli è tenuto a trattenere una ritenuta d’acconto del 20% della royalty, ai sensi dell’art. 25 comma 1 DPR 600/73;
3) In materia di Inps e Iva si applica quanto sopra esaminato per le opere dell’ingegno utilizzate dall’autore o inventore.
Riassumendo, la normativa esaminata comporta la possibilità per il titolare di un marchio registrato, di un brevetto o altra opera dell’ingegno, di concederlo in licenza d’uso ad una società (anche qualora il titolare dell’opera sia socio della medesima società) a fronte del pagamento di un canone (royalty) che sarà soggetta a imposizione fiscale Irpef sul 75% del suo ammontare (o 60% in caso di autore/inventore con età inferiore a 35 anni) e sulla base dell’aliquota Irpef dovuta in base alla normale tassazione progressiva del reddito complessivamente dichiarato.
Spesso la gestione/creazione dei segni distintivi si ha non solo per gli ovvi motivi di protezione dell’opera dell’ingegno, ma anche per finalità di pianificazione fiscale. Si pensi ai gruppi multinazionali, dove lo sviluppo di brevetti, marchi, ecc. è demandato a specifiche società (spesso la holding) le quali da una parte sostengono i vari costi di ricerca e sviluppo, mentre dall’altro incassano i proventi delle royalties per la loro concessione in uso alle società del gruppo, ottenendo vantaggi fiscali mediante lo sfruttamento delle asimmetrie dei regimi fiscali tra i vari paesi in gioco.
Dott. Caglieri Simone
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