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CONCORDATO SEMPLIFICATO POST-COMPOSIZIONE NEGOZIATA: DIVIETO DI CONTINUITA'

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  • May 18
  • 1 min read

L’imprenditore che, concluso il percorso della composizione negoziata della crisi, si trovi in condizioni di insolvenza, può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ma solo nel rispetto di precisi requisiti normativi e procedurali. Tra questi, spicca il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione della proposta, calcolato a partire dalla comunicazione della relazione finale da parte dell’esperto nominato.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza automatica del diritto a proporre il concordato semplificato. Non sono previste deroghe né eccezioni, nemmeno in caso di:

  • richiesta di integrazione della proposta già presentata,

  • presentazione della domanda con riserva di successivo deposito della documentazione.

Il concordato semplificato, disciplinato nel nuovo impianto del Codice della crisi, è orientato esclusivamente alla cessione dei beni del debitore e non ammette, in alcun modo, forme di continuità aziendale, anche se finalizzate alla liquidazione successiva. Ciò implica che l’imprenditore non può presentare proposte di omologazione che prevedano la prosecuzione dell’attività d’impresa, neanche in forma temporanea.

Questa interpretazione è stata confermata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 286 del 15 aprile 2025, che ha escluso la possibilità di continuità diretta, la quale implicherebbe il mantenimento del possesso dell’azienda in capo al debitore. Tale circostanza contraddice la logica del concordato semplificato, in cui lo stesso debitore ha già riconosciuto l’assenza di alternative risolutive e ha dichiarato la propria incapacità a proseguire l’attività.


FONTE: EUTEKNE



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