FALLIMENTO E ASSUNZIONE DI DEBITI ALTRUI: LA CASSAZIONE CHIARISCE I PROFILI DI REVOCABILITA'
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Con la sentenza n. 13030 del 16 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in tema di revocatoria fallimentare e assunzione di debiti altrui. In particolare, ha affermato che quando un soggetto — poi dichiarato fallito — assume l’obbligazione di un terzo, subentra nel lato passivo del rapporto obbligatorio, rendendo il successivo pagamento del debito un atto a titolo oneroso.
In questo contesto, l’atto di assunzione (che può avvenire sotto forma di espromissione, accollo esterno o delegazione di pagamento) è suscettibile di revocatoria secondo quanto previsto dagli articoli 64 e seguenti del Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare), a seconda che si tratti rispettivamente di atti gratuiti o a titolo oneroso.
La Corte chiarisce inoltre che, nel caso in cui l’assunzione del debito venga dichiarata inefficace a seguito dell’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, anche il pagamento eseguito dal nuovo debitore (ossia il fallito) risulta privo di giustificazione causale. Di conseguenza, tale pagamento diventa indebito oggettivo e dev’essere restituito alla massa fallimentare, a condizione che sia avvenuto nel periodo sospetto indicato dagli articoli della legge fallimentare.
La sentenza rafforza quindi il principio secondo cui l’assunzione di un debito altrui, se compiuta in un periodo vicino al fallimento e senza un’adeguata causa economica, può essere revocata, al fine di tutelare l’integrità della massa attiva e impedire la dispersione del patrimonio del fallito attraverso operazioni pregiudizievoli per i creditori.
FONTE: EUTEKNE

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