La circ. INPS 16.5.2023 n. 45 ha fornito chiarimenti in materia di indennità di congedo parentale per il settore privato pari, per un mese, all’80% della retribuzione. Si sottolinea come la fruizione è alternata tra i genitori e che possono beneficiarne sia le madri lavoratrici sia i padri lavoratori dipendenti:
- se il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità cessi anche per un solo giorno dopo il 31.12.2022;
- entro i 6 anni di vita del minore o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento.
Si sottolinea che non si aggiunge alcun ulteriore mese di congedo parentale in quanto i mesi di congedo parentale non trasferibili rimangono tre, di cui uno è indennizzato all’80% se ricorrono le indicate condizioni.
FONTE: EUTKENE

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