Con circ. 10.2.2023 n. 19, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.
In seguito alla variazione in aumento dell'8,1% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023 sono incrementati rispetto allo scorso anno.
Nel dettaglio, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest'anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a:
86.983,00 euro per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima dell'1.1.1996;
113.520,00 euro per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.
Le aliquote contributive applicabili per il 2023 sono:
24,48% per gli iscritti alla Gestione commercianti;
24% per gli iscritti alla Gestione artigiani.
I valori delle aliquote si riducono del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 co. 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del:
- 23,25%, per gli artigiani;
- 23,73%, per gli iscritti alla Gestione commercianti.
Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).
Si ricorda che il versamento dei contributi dovuti sul minimale di reddito dovranno essere effettuati alle scadenze del:
- 16.5.2023;
- 21.8.2023;
- 16.11.2023;
- 16.2.2024.
Viceversa i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo e secondo acconto 2023, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.
Dott. Caglieri Simone
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