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CRISI ENERGETICA E TRASPORTO AEREO: RISCHI LEGALI E INCERTEZZE SUI RISARCIMENTI

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  • 10 hours ago
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La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno generando effetti rilevanti non solo sul piano economico, ma anche su quello giuridico, con possibili conseguenze negative per compagnie aeree, fornitori e passeggeri. In particolare, per questi ultimi il percorso per ottenere eventuali risarcimenti rischia di diventare più complesso del previsto, inserendosi in un contesto normativo già articolato e ora ulteriormente complicato dalla crisi geopolitica ed energetica.

Dall’inizio del conflitto, circa 44 giorni fa, l’impatto economico è stato significativo: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha evidenziato come la bolletta energetica dell’Unione europea sia aumentata di 22 miliardi di euro. Parallelamente, l’organizzazione ACI Europe ha lanciato un allarme concreto sulla possibile carenza di carburante per aerei, sottolineando che, in assenza di una riapertura stabile dello Stretto entro poche settimane, l’Unione europea potrebbe trovarsi di fronte a una vera e propria carenza sistemica di jet fuel. Uno scenario reso ancora più critico dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con il presidente Donald Trump che ha adottato misure restrittive sul traffico marittimo legato ai porti iraniani.

Sul piano giuridico, la crisi del cherosene apre spazi rilevanti di contenzioso, soprattutto nei rapporti tra vettori e fornitori. Per quanto riguarda i passeggeri, il riferimento principale resta il Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina diritti come assistenza, rimborso e compensazione economica in caso di cancellazione del volo. Tuttavia, tale disciplina presenta limiti importanti: non tutti i voli sono coperti, in particolare quelli provenienti da Paesi extra UE operati da compagnie non europee. Inoltre, la situazione attuale potrebbe essere qualificata come “circostanza eccezionale”, elemento che consente alle compagnie di escludere l’obbligo di compensazione economica.

Nonostante ciò, le compagnie aeree non sono automaticamente esonerate da responsabilità. Esse devono infatti dimostrare sia il nesso causale tra la crisi e la cancellazione del volo, sia di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare o limitare i disagi. In questo contesto, è prevedibile che i vettori reagiscano riorganizzando le rotte, riducendo l’operatività o introducendo supplementi legati al carburante, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea.

Nel complesso, il quadro appare particolarmente complesso e incerto. Se la crisi dovesse protrarsi nel tempo, le attuali regole potrebbero rivelarsi insufficienti a gestire l’impatto sistemico sul trasporto aereo e sui diritti dei passeggeri, rendendo auspicabile un intervento normativo specifico da parte dell’Unione europea per garantire maggiore chiarezza e uniformità applicativa.


FONTE: ITALIAOGGI



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